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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 5
Sostituzione, prorogatio, incompatibilità
1. Qualora, per qualunque motivo, un componente della Consulta cessi dal proprio incarico prima della scadenza indicata dall'articolo 3, il Presidente della Consulta lo comunica immediatamente al Presidente dell'organo che lo ha eletto, affinché provveda nei sessanta giorni successivi alla nuova nomina.
2. Le funzioni della Consulta cessano all'atto dell'insediamento della nuova Consulta.
3. Ai componenti la Consulta si applicano le stesse norme d'incompatibilità previste per l'elezione a consigliere regionale.

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