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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 8
Funzionamento e poteri istruttori
1. I componenti della Consulta hanno l'obbligo di intervenire alle sedute quando non siano legittimamente impediti.
2. La Consulta funziona con l'intervento di almeno tre componenti.
3. Qualora non fosse possibile il funzionamento della Consulta, il Presidente ne dà immediata comunicazione ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e del Consiglio delle Autonomie locali, affinché procedano agli adempimenti di cui all'articolo 3.
4. Le decisioni della Consulta sono deliberate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
5. Alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti dallo Statuto, dal regolamento dell'Assemblea legislativa e dalla legislazione regionale vigente, alle commissioni assembleari d'inchiesta.

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