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LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

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INDICE

Art. 1 - Costituzione e composizione
Art. 2 - Compiti e funzioni
Art. 3 - Elezioni
Art. 4 - Presidente
Art. 5 - Sostituzione, prorogatio, incompatibilità
Art. 6 - Gettoni e rimborsi
Art. 7 - Autonomia organizzativa e regolamentare
Art. 8 - Funzionamento e poteri istruttori
Art. 9 - Parere di conformità allo Statuto
Art. 10 - Decisioni della Consulta
Art. 11 - Pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum
Art. 12 - Conflitti di competenza
Art. 13 - Oggetto della richiesta
Art. 14 - Procedimento
Art. 15 - Competenze in materia di sfiducia e prorogatio
Art. 16 - Rinnovo delle nomine
Art. 16 bis - Norma transitoria
Art. 17 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Costituzione e composizione
1. La Consulta di garanzia statutaria, di seguito denominata "Consulta", è un organo autonomo e indipendente della Regione Emilia-Romagna, composto secondo le modalità previste dall'articolo 69 dello Statuto.
2. Possono essere nominati componenti della Consulta:
a) magistrati e magistrate in quiescenza o fuori ruolo;
b) docenti universitari in materie giuridico-amministrative;
c) avvocati e avvocate iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni;
d) figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo.
Art. 2

(lettera a), comma 1 abrogata da art. 1 L.R. 27 maggio 2022, n. 6)

Compiti e funzioni
1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) abrogata
b) dichiara le modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi secondo le norme dello Statuto regionale;
c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, nei casi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale;
d) adotta i provvedimenti di propria competenza ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla presente legge in materia di iniziativa popolare e di referendum.
2. A richiesta di almeno un quinto dei consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, oppure su richiesta della Giunta regionale, la Consulta esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto regionale, anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione.
3. I pareri della Consulta sono trasmessi al Presidente della Giunta e al Presidente dell'Assemblea legislativa per le determinazioni di rispettiva competenza e non determinano alcun obbligo, salvo gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, se non quello di motivare il dissenso rispetto al parere espresso.
Art. 3
Elezioni
1. La Consulta è nominata dall'Assemblea legislativa nel corso di ogni legislatura, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dalla data d'insediamento.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali iscrive all'ordine del giorno l'elezione dei componenti la Consulta.
3. I componenti della Consulta restano in carica per un solo mandato e sono eletti, a voto segreto, con votazione separata.
Art. 4
Presidente
1. La Consulta elegge il Presidente con le modalità di cui all'articolo 33, comma 4, dello Statuto regionale.
2. Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto ai Presidenti dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale e del Consiglio delle Autonomie locali.
3. Il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica, designa fra i componenti della Consulta quello destinato a sostituirlo in caso di impedimento.
Art. 5
Sostituzione, prorogatio, incompatibilità
1. Qualora, per qualunque motivo, un componente della Consulta cessi dal proprio incarico prima della scadenza indicata dall'articolo 3, il Presidente della Consulta lo comunica immediatamente al Presidente dell'organo che lo ha eletto, affinché provveda nei sessanta giorni successivi alla nuova nomina.
2. Le funzioni della Consulta cessano all'atto dell'insediamento della nuova Consulta.
3. Ai componenti la Consulta si applicano le stesse norme d'incompatibilità previste per l'elezione a consigliere regionale.
Art. 6

(sostituita rubrica, modificato comma 1, aggiunto comma 1 bis. da art. 38 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19)

Gettoni e rimborsi
1. Al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuito per le sedute un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
1 bis. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone per le attività di relatore e redattore in relazione alle funzioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a), b), c), d), e) dello Statuto, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di riunione della Consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti della Consulta che su incarico della Consulta si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.
Art. 7
Autonomia organizzativa e regolamentare
1. La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare. La disciplina per l'esercizio delle sue funzioni è approvata con regolamento a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell'Assemblea legislativa, la Consulta definisce con l'Ufficio di presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie per il proprio funzionamento.
Art. 8
Funzionamento e poteri istruttori
1. I componenti della Consulta hanno l'obbligo di intervenire alle sedute quando non siano legittimamente impediti.
2. La Consulta funziona con l'intervento di almeno tre componenti.
3. Qualora non fosse possibile il funzionamento della Consulta, il Presidente ne dà immediata comunicazione ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e del Consiglio delle Autonomie locali, affinché procedano agli adempimenti di cui all'articolo 3.
4. Le decisioni della Consulta sono deliberate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
5. Alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti dallo Statuto, dal regolamento dell'Assemblea legislativa e dalla legislazione regionale vigente, alle commissioni assembleari d'inchiesta.
Art. 9
Parere di conformità allo Statuto
1. Il parere di conformità allo Statuto dei progetti di legge e dei regolamenti può essere richiesto alla Consulta, tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, dai singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali.
2. La richiesta di parere può essere presentata solo dopo l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento, ed entro ventiquattro ore, prima della sua promulgazione. L'istanza sospende la procedura legislativa di cui all'articolo 52, comma 1, dello Statuto e deve essere formulata in modo da indicare:
a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si ritengono contrarie alle norme statutarie;
b) le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate;
c) i motivi della richiesta di parere.
3. La Consulta si dovrà esprimere entro quindici giorni dalla richiesta e dovrà trasmettere il proprio parere al Presidente dell'Assemblea che lo comunica immediatamente a tutti i consiglieri regionali. Se il parere della Consulta accoglie in tutto o in parte i rilievi formulati, il Presidente dispone anche per l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dell'oggetto su cui è stato richiesto il parere. Diversamente, il Presidente procede direttamente secondo le modalità di cui al comma 5.
4. L'Assemblea, presa visione del parere, può decidere di non recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della Consulta, apportando le eventuali modifiche al testo del provvedimento oggetto di rilievi, motivando nel primo caso la propria decisione con apposito ordine del giorno.
5. Il testo del provvedimento finale, sottoposto al parere della Consulta, sia che venga modificato, sia che non venga modificato dall'Aula, entra in vigore secondo le disposizioni di cui all'articolo 55 dello Statuto.
Art. 10
Decisioni della Consulta
1. Quando è chiamata ad esprimere parere di conformità ai sensi dell'articolo 9, la Consulta può:
a) dichiarare la non conformità allo Statuto delle disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;
b) dichiarare la non conformità allo Statuto solo di alcune disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;
c) indicare le eventuali modifiche necessarie per rimuovere le cause d'incompatibilità con lo Statuto.
2. La Consulta trasmette le decisioni di cui al comma 1, per le determinazioni di rispettiva competenza, ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale.
Art. 11
Pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum
1. La Consulta è chiamata ad esprimere pareri in materia d'iniziativa legislativa popolare e di referendum, ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto.
2. In materia di iniziativa legislativa popolare, la Consulta verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, dello Statuto.
3. In materia di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 e 6, dello Statuto, la Consulta è chiamata:
a) a esprimere il giudizio di ammissibilità del quesito referendario secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale;
b) a verificare la rispondenza al quesito referendario dei provvedimenti di modifica successivi alla presentazione della richiesta di referendum, rendendo superfluo l'espletamento del referendum;
c) a dare atto della parzialità dell'intervento modificativo e a riformulare i quesiti referendari.
4. In materia di referendum consultivo, la Consulta è chiamata ad esprimersi sull'ammissibilità del quesito, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dello Statuto, secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale.
5. La Consulta, esperite le procedure di rito per la sottoscrizione dei referendum consultivi e abrogativi, verifica la correttezza e il numero delle firme raccolte e determina i tempi di indizione degli stessi referendum.
Art. 12
Conflitti di competenza
1. Il parere sui conflitti di competenza è richiesto direttamente alla Consulta, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera d), dello Statuto, e può essere proposto dall'Assemblea legislativa, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalla Giunta regionale.
2. Per l'Assemblea legislativa e il Consiglio delle Autonomie locali la richiesta di parere è avanzata dal Presidente, qualora ne facciano richiesta rispettivamente almeno un quinto dei consiglieri regionali o un quinto dei componenti il Consiglio.
3. Per la Giunta regionale la richiesta di parere è avanzata dal Presidente, previa deliberazione della Giunta stessa.
Art. 13
Oggetto della richiesta
1. La richiesta di parere può avere ad oggetto atti o comportamenti adottati da uno degli organi previsti dallo Statuto, che il richiedente ritenga lesivo delle proprie attribuzioni, così come definite dallo Statuto.
2. L'Assemblea legislativa ed il Consiglio delle Autonomie locali possono avanzare richiesta di parere avverso la Giunta regionale anche per gli atti compiuti da un singolo assessore.
3. La richiesta di parere deve contenere:
a) l'indicazione dell'atto o del comportamento contestato;
b) le norme dello Statuto che disciplinano l'attribuzione che si assume violata;
c) i motivi del ricorso;
d) l'indicazione di qualunque norma di legge o di regolamento regionale o statale inerente all'attribuzione statutaria contestata;
e) l'indicazione di qualunque atto o comportamento - diverso da quello indicato alla lettera a) - tramite il quale i soggetti in conflitto abbiano precedentemente esercitato l'attribuzione contestata.
Art. 14
Procedimento
1. La richiesta di parere è trasmessa immediatamente e contestualmente da parte del richiedente, sia al Presidente della Consulta, sia all'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato.
2. Nei trenta giorni successivi l'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato, trasmette al Presidente della Consulta e al richiedente le proprie osservazioni in merito ai contenuti del ricorso.
3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, la Consulta convoca innanzi a sé i soggetti in conflitto, al fine di ottenere ulteriori elementi di giudizio.
4. La decisione sulla richiesta di parere è adottata dalla Consulta entro trenta giorni dall'audizione dei soggetti in conflitto e trasmessa alle parti interessate.
Art. 15
Competenze in materia di sfiducia e prorogatio
1. Nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa e di decadenza della Giunta regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 48 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa immediatamente il Presidente della Consulta.
2. La Consulta, dopo aver ascoltato il Presidente dell'Assemblea e il Presidente della Giunta, individua gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili che possono essere compiuti fino all'elezione della nuova Assemblea.
3. I pareri espressi dalla Consulta ai sensi del presente articolo sono trasmessi al Presidente della nuova Assemblea legislativa, prima che essa adotti gli atti di ratifica di cui all'articolo 48 dello Statuto regionale.
Art. 16
Rinnovo delle nomine
1. Nei casi di decadenza o rinnovo delle nomine di cui all'articolo 3, tutti i componenti restano in carica fino al rinnovo della Consulta che, secondo quanto previsto dall'articolo 69, comma 3, dello Statuto, dovrà avvenire nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea legislativa.
Art. 16 bis
Norma transitoria
1. La Consulta di garanzia statutaria, fino alla scadenza della legislatura in corso, opera con i soli componenti nominati dall'Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 69 dello Statuto. In tale composizione il Presidente è eletto dal collegio, al suo interno, a maggioranza dei voti. Alla prima convocazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa.
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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