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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 30 giugno 2008

Art. 3
Oggetto e finalità
1. Il presente Titolo detta misure di riordino dei livelli istituzionali operanti in ambito sovracomunale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riferimento ai seguenti oggetti e finalità:
a) riordino delle Comunità montane mediante la ridelimitazione dei loro ambiti territoriali e l'assimilazione del loro ordinamento a quello delle Unioni di Comuni;
b) promozione delle Unioni di Comuni quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la più efficace e stabile integrazione sul territorio delle politiche settoriali;
c) previo accordo con le Province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, promozione dell'esercizio in forma associata anche di funzioni provinciali;
d) incentivazione dell'unificazione in livelli dimensionali adeguati all'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni, valorizzando a tal fine le Comunità montane e le Unioni di Comuni;
e) definizione di principi sull'allocazione delle funzioni amministrative, volti a conseguire l'efficienza e l'economicità, perseguendo, attraverso le forme associative tra gli enti locali, l'adeguatezza degli enti a svolgere i compiti assegnati;
f) completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee nonché una effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
g) graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione di servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilità, tenendo conto del rilievo pubblicistico delle attività di indirizzo politico-programmatico spettanti a ciascun livello istituzionale;
h) armonizzazione degli strumenti, generali e settoriali, della programmazione per lo sviluppo della montagna.

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