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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 30 giugno 2008

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
Previsione di un testo unico regionale delle norme sugli enti locali associativi
1. La Giunta regionale è incaricata, a norma dell'articolo 54, comma 2 dello Statuto regionale di predisporre, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il progetto di un testo unico in materia di enti locali, con riguardo alla presente legge ed alle leggi di seguito indicate:
b) legge regionale n. 3 del 1999, Parte seconda, Titoli III e IV;
2. Il testo unico proposto dalla Giunta viene approvato dall'Assemblea legislativa con procedura redigente.
3. Ai sensi dell'articolo 54, comma 4 dello Statuto, nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti legislativi oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.
Art. 21
Contributi alle forme associative già esistenti
1. Fino al 31 dicembre 2009, per le Unioni già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, non opera l'esclusione dai contributi prevista dall' articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, e ad esse non si applica l'articolo 9, comma 1 della presente legge.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La nuova disciplina degli incentivi alle forme associative disciplinati dal programma di riordino territoriale contenuta, in particolare, negli articoli 13 e 14 della presente legge si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.

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