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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

CAPO II
Misure di riordino ed incentivazione delle forme associative
Principio di non sovrapposizione tra enti associativi
abrogato.
Art. 10
Principi per il conferimento di funzioni in adeguatezza alle Nuove Comunità montane e alle Unioni di Comuni
abrogato.
Art. 11

(abrogati commi 1, 4 e 5 da art. 29 L.R. 21 dicembre 2012, n. 21)

Conferimento volontario di funzioni dei Comuni alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni
1. abrogato.
2. In presenza del conferimento di funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma ed altri accordi, sono esercitati dal presidente dell'Unione o della Nuova Comunità montana.
3. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli comunali sono esercitate, in caso di conferimento all'Unione o alla Nuova Comunità montana, dal Consiglio dell'Unione o della Nuova Comunità montana, sentita la Giunta dell'ente associativo Nuova Comunità montana. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate, in caso di conferimento, dalla Giunta dell'ente associativo.
4. abrogato.
5. abrogato.
Art. 12
Sviluppo della cooperazione tra le Province e gli enti associativi
abrogato.
Art. 13
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 in materia di programma di riordino territoriale e di incentivi alle forme associative
abrogato.
Art. 14
Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi
abrogato.
Art. 15
Contributi per il riordino territoriale
abrogato.
Art. 16 (3)
Incentivazione della fusione di Comuni
abrogato.
Art. 17
Destinazione alle Unioni di Comuni subentranti a Comunità montane disciolte del fondo regionale per il funzionamento delle Comunità montane
1. I contributi di cui all' articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 2001 vengono destinati anche alle Unioni di Comuni che, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, subentrino a preesistenti Comunità montane disciolte.
2. A tal fine la Giunta regionale, tenuto conto del riordino complessivo delle Comunità montane e delle ipotesi di cui all'articolo 6, individua la quota del fondo allocato sul capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione da ripartire tra le Nuove Unioni stabilendo altresì i criteri di riparto, che terranno conto esclusivamente dei Comuni appartenenti alla Comunità montana disciolta.
3. La restante quota del fondo viene ripartita tra le Comunità montane in base alla disciplina contenuta nell' articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 2001.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione..

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

(come disposto dal comma 5 dell' art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che aggiunge l'art. 18 bis alla L.R. 8 luglio 1996, n. 24 , l'abrogazione del presente articolo 16 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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