Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

Capo III
Riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
Regolazione dei servizi pubblici
abrogato.
Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici
abrogato.
Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
abrogato.
Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici
abrogato.
Disposizioni transitorie
abrogato.
Art. 33
1. Sono abrogati gli articoli 4, 7, 8 e 24 della legge regionale n. 25 del 1999.
2. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 ed i commi 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6 e 7 dell' articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999.
3. E' abrogato il comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1999.
Art. 34
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
2. Le disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 relative ai compiti dell'Agenzia di ambito continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, con riferimento ai soggetti che partecipano alla convenzione di cui all'articolo 30, comma 2.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione..

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

(come disposto dal comma 5 dell' art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che aggiunge l'art. 18 bis alla L.R. 8 luglio 1996, n. 24 , l'abrogazione del presente articolo 16 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

Espandi Indice