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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

Capo I
Misure per un sistema contrattuale coordinato della Pubblica Amministrazione regionale e locale
Art. 35
Razionalizzazione delle funzioni relative alla attività contrattuale
1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture la Regione Emilia-Romagna, gli enti locali, le loro forme associative possono:
a) avvalersi di centrali di committenza ai sensi dell' articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
b) delegare l'esercizio di funzioni amministrative ad altri soggetti fra quelli di cui all'alinea del presente comma;
c) costituire, mediante convenzione uffici comuni che operano con personale delle amministrazioni stesse.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle modalità di cui al medesimo comma al fine di espletare le funzioni amministrative di competenza, in riferimento all'intero procedimento di acquisizione ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ovvero a singole fasi.
3. I soggetti di cui al comma 1, possono costituire uffici comuni o consortili, di cui al comma 1, lettera c), anche al fine di svolgere attività di competenza di ciascun ente convenzionato o consorziato, relativamente alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di cui al comma 2. Ove sussistano ragioni di carattere organizzativo o funzionale, possono altresì avvalersi di organismi o uffici di altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cui all' articolo 90, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno.
4. Le amministrazioni interessate provvedono a definire i reciproci rapporti mediante intese o, nei casi di cui al comma 1, lettera c), mediante convenzioni che prevedano l'oggetto, la durata, le forme di consultazione delle amministrazioni partecipanti all'accordo, la disciplina dei rapporti finanziari limitatamente alla copertura dei costi per l'espletamento delle attività ed i reciproci obblighi e garanzie.
5. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) operano con autonomia e responsabilità nell'ambito dell'attività definite dalla convenzione.
6. Ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo la Regione può affidare la realizzazione dei lavori pubblici di propria competenza, relativi alla difesa del suolo ed alla bonifica, ai soggetti di cui all' articolo 9, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3) individuati dagli atti di programmazione regionale di settore.
Art. 36
Monitoraggio in materia contrattuale
1. Ai fini della realizzazione del principio di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35, la Regione svolge il costante monitoraggio relativo all'attività contrattuale.
2. La Regione si avvale di un comitato tecnico composto da tre dirigenti regionali, tre dirigenti provinciali o comunali designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali al fine di verificare, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, l'adeguatezza delle strutture tecniche utilizzate e dei procedimenti utilizzati dagli enti in relazione all'ottimale esercizio delle funzioni. La Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, emana apposite raccomandazioni tecniche non vincolanti per il migliore esercizio di dette funzioni, anche attraverso l'utilizzo di strutture e strumenti adeguati e tali da conseguire risparmi in termini organizzativi ed economici.
3. La partecipazione al Comitato tecnico è senza oneri per la Regione.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione..

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

(come disposto dal comma 5 dell' art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che aggiunge l'art. 18 bis alla L.R. 8 luglio 1996, n. 24 , l'abrogazione del presente articolo 16 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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