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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 129 del 28 luglio 2008

PARTE II
BAMBINI E ADOLESCENTI
TITOLO I
OBIETTIVI E PROGRAMMI
Art. 8
Riconoscimento di autonomi diritti
1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all'ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
Art. 9
Obiettivi della programmazione regionale
1. La Regione, nell'attività programmatoria, favorisce lo sviluppo e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso il sostegno alle famiglie, quali realtà complesse in cui si sviluppano le personalità, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale.
2. La Regione persegue l'approccio integrato nell'attuazione delle politiche riguardanti i bambini, gli adolescenti e il sostegno alla genitorialità. A tal fine:
a) attua i collegamenti tra le politiche di settore;
b) pratica la concertazione con gli enti locali, adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;
c) prevede, per i servizi territoriali, parametri qualitativi e quantitativi adeguati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003;
d) persegue l'integrazione gestionale e professionale tra i servizi del territorio, il lavoro di équipe e l'integrazione sociale e sanitaria come obiettivo strategico del sistema di benessere e di protezione sociale, regionale e locale.
3. La Regione tutela il diritto alla salute dei bambini e degli adolescenti con interventi e servizi di prevenzione, educazione alla salute e di cura. La rete dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici garantisce facilità di accesso e presa in carico, percorsi clinici e assistenziali qualificati, integrati e multiprofessionali, continuità nei percorsi socio-sanitari, informazione e supporto alle famiglie e alle scuole, interazione con il terzo settore.
4. Al fine di conferire priorità agli interventi in favore dei bambini e degli adolescenti e in attuazione degli obiettivi indicati all'articolo 3, la Regione predispone, nell'ambito del piano di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, uno specifico programma per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità. Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei programmi provinciali di cui all'articolo 20 e dei piani distrettuali per la salute e il benessere.
5. La Regione promuove e valorizza l'apporto di idee e di esperienze provenienti dai soggetti del terzo settore, anche tramite la conferenza regionale del terzo settore, istituita dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
TITOLO II
SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Capo I
Azioni a favore di bambini e adolescenti
Art. 10
Partecipazione e qualità della vita
1. La Regione e gli enti locali perseguono la partecipazione e il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) valorizza le attività di informazione, formazione, scambio di buone prassi e aggiornamento del personale di enti locali e delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), coinvolgendo le istituzioni scolastiche e il terzo settore, per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e con la promozione attiva di strumenti di partecipazione;
b) promuove la pratica del gioco quale strumento educativo che favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra persone, l'integrazione, il rispetto reciproco e delle cose, la sperimentazione delle regole e la gestione dei conflitti;
c) sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale, la sicurezza e la percezione quali luoghi di relazione;
d) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura e alle arti attraverso iniziative di educazione tempestiva alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, nonché mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita culturale, museale e artistica del territorio;
e) valorizza una cultura della progettazione, della pianificazione urbana, ambientale e territoriale ispirata al rispetto e all'ascolto dei bambini e degli adolescenti e incentiva la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani e ambientali compatibili con le loro esigenze;
f) promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita pubblica e alla definizione delle iniziative di loro interesse anche attraverso il supporto tecnologico e metodologico a pratiche di partecipazione attraverso internet, svolte a livello locale e a livello regionale.
Art. 11
Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani
1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita di bambini e adolescenti e di promozione del benessere. A tal fine promuove accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le AUSL ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare su alimentazione, attività fisica, educazione all'affettività e alla sessualità, nonché su fumo, alcool e sostanze psicostimolanti. Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale ed essere adeguati ai contesti di vita dei ragazzi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione incentiva e sostiene progetti ed interventi, promossi da enti locali, AUSL e terzo settore, volti:
a) allo sviluppo della relazione madre-bambino, di relazioni positive tra genitori e figli fin dai primi anni di vita, di condivisione delle responsabilità tra madre e padre;
b) al sostegno e alla formazione, in accordo con l'amministrazione scolastica, di insegnanti, educatori dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché di operatori, per supportare le situazioni di problematicità di bambini con gravi disabilità, in cui sono necessari specifici approcci e interventi di matrice psico-educativa. La Regione incentiva il sostegno e la formazione anche per i disturbi di apprendimento in cui è necessario l'utilizzo di strumenti compensativi ed approcci di tecnologia informatica;
c) alla promozione della salute degli adolescenti, tramite la facilitazione dell'accesso ai servizi, la costituzione di équipe multiprofessionali, l'attivazione di spazi e servizi dedicati e la sperimentazione di specifiche modalità di presa in carico;
d) allo sviluppo dei fattori protettivi e delle competenze necessarie all'autonomia dei bambini e degli adolescenti, alla gestione dello stress e dei conflitti ed alla valorizzazione delle metodologie di educazione tra pari.
3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali, vigila sulle prescrizioni di farmaci a bambini e adolescenti, compresi gli psicofarmaci, adottando appositi strumenti di verifica dell'appropriatezza. L'assessorato di riferimento informa periodicamente dei risultati ottenuti da tali strumenti la commissione assembleare competente nell'ambito delle politiche per la salute e politiche sociali.
Art. 12
Educazione ai media
1. La Regione promuove l'educazione ai media quale fondamentale strumento per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche attraverso apposite convenzioni con centri studi, poli specialistici e università.
2. La Regione, attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuove iniziative informative, formative, nonché protocolli volti alla diffusione di codici di autoregolamentazione in materia di comunicazione, stampa, trasmissioni radiotelevisive e internet in rapporto alla rappresentazione dei minori e ad iniziative di comunicazione e programmi radiotelevisivi loro rivolti.
3. La Regione e gli enti locali promuovono forme di confronto con il sistema dei mezzi d'informazione al fine di costruire stabili e continuative modalità di raccordo e dialogo per una corretta informazione dell'opinione pubblica sulla condizione e sui diritti dei bambini.
Art. 13
Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche
1. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche come opportunità che concorrono allo sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. A tal fine la Regione promuove:
a) l'educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la formazione sportiva di base e l'attività motoria, diversificata in base agli interessi, ai bisogni ed alle abilità psicofisiche dei singoli, in particolare dei bambini, nel tempo extrascolastico, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva;
b) l'educazione al movimento e allo sport e la loro diffusione nelle scuole, incentivando il rapporto degli enti locali con le associazioni del territorio per attività non agonistiche, in accordo con gli uffici scolastici e le autonomie scolastiche;
c) iniziative sperimentali affinché le scuole dell'infanzia e le scuole primarie possano avvalersi della collaborazione degli enti di promozione sportiva per interventi di supporto alle attività motorie.
2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti organizzativi delle iniziative di cui al comma 1, lettera c).
Art. 14
Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative
1. La Regione valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti.
2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 Sito esterno (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione Sito esterno.
4. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.
5. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.
6. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.
7. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.
8. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a dichiarazione d'inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 10.
9. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 10, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.
10. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo. Fino all'approvazione della direttiva regionale i servizi funzionanti rimangono soggetti alla normativa previgente.
Capo II
Servizi del territorio
Art. 15
Centri per le famiglie
1. I comuni, in forma singola o associata, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli.
2. Il centro è un servizio finalizzato:
a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziative volte al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino;
b) all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;
c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.
3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:
a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;
b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare e consulenza in merito al diritto di famiglia;
c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone.
4. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, il centro attua una programmazione integrata con i consultori familiari, mantiene un forte collegamento con i servizi educativi, sociali, le autonomie scolastiche, i centri di servizio indicati all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e rapporti continuativi con i coordinamenti zonali e provinciali previsti dalla presente legge.
5. I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti con atto della Giunta regionale, che prevede la dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di gruppo.
6. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dagli articoli 47 e 48 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.
Art. 16
Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale
1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dai relativi provvedimenti attuativi.
2. L'istruzione e la formazione professionale sono normate dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10) e dalla legge regionale n. 12 del 2003.
Art. 17
Servizio sociale professionale ed équipe territoriali
1. I Comuni, singoli o associati, tramite i servizi sociali, anche avvalendosi per quanto di competenza delle AUSL e delle aziende ospedaliere, esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2003, e di promozione, anche ai sensi della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991 Sito esterno.
2. Indipendentemente dalla tipologia organizzativa scelta, i servizi sociali prevedono l'assistente sociale come figura professionale specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Il servizio sociale opera secondo la metodologia del lavoro di équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e sanitarie: assistente sociale, educatore, psicologo, neuropsichiatra ed altre figure richieste dal caso. Il servizio sociale opera a favore di bambini e adolescenti anche attraverso il sostegno a famiglie, gruppi, reti sociali. Ogni servizio sociale individua il responsabile di ciascun caso in una delle figure professionali componenti l'équipe.
4. La Regione incentiva, tramite le province, l'associazionismo degli enti locali per assicurare, altresì, efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi, per l'emergenza.
5. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia previsti dalla legislazione statale, i servizi si fanno carico delle situazioni di pregiudizio o rischio psicofisico e sociale dei minori perseguendo in modo privilegiato, ove possibile, l'accordo e la collaborazione della famiglia.
6. I servizi territoriali perseguono l'integrazione gestionale e professionale attraverso la costituzione di équipe multiprofessionali che garantiscono presa in carico, progettazione individualizzata e valutazione dell'esperienza.
7. I soggetti pubblici competenti in materia di minori, anche in accordo tra loro, si avvalgono di un supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, a sostegno degli operatori e delle équipe anche nell'interazione con gli uffici giudiziari. L'esperto giuridico collabora alla promozione d'iniziative di aggiornamento normativo del personale dei servizi e alla corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla gestione delle relazioni tra servizi e mass-media. La Regione assicura la formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e la supervisione di tali esperti anche per garantire l'integrazione delle competenze giuridiche con quelle sociali, psicologiche e pedagogiche.
8. La Giunta regionale stabilisce i requisiti qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie adeguati alla realizzazione di percorsi personalizzati ed integrati a favore di tutti i bambini e gli adolescenti in difficoltà, anche in attuazione dei livelli essenziali di assistenza e dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003.
Art. 18
Équipe di secondo livello
1. La conferenza territoriale sociale e sanitaria promuove l'attivazione di équipe specialistiche di secondo livello in materia di tutela, di ambito provinciale o sovradistrettuale.
2. Le funzioni in materia di tutela, affidamento familiare, accoglienza in comunità e adozione possono essere svolte dalla medesima équipe sulla base di protocolli locali.
3. L'accesso all'équipe di secondo livello avviene esclusivamente su invio dei servizi territoriali di cui all'articolo 17. La titolarità e la responsabilità del caso restano comunque in capo al servizio inviante.
4. Le équipe di secondo livello per la tutela sono finalizzate alla gestione di situazioni che risultano più compromesse, sia sul piano dello sviluppo psicofisico del bambino o adolescente, sia sul piano dell'adeguatezza genitoriale e hanno le seguenti funzioni:
a) consulenza ai servizi sociali e sanitari di base;
b) presa in carico complessiva del caso, quando la sua gravità suggerisce interventi integrativi a quelli di rilevazione, osservazione, valutazione, protezione, terapia avviati dal servizio territoriale;
c) accompagnamento del minore nell'eventuale percorso giudiziario;
d) supervisione specifica agli adulti della comunità o della famiglia affidataria che accoglie il bambino;
e) terapia familiare al nucleo genitoriale e terapia riparativa al bambino o ragazzo.
5. Ogni équipe per la tutela è composta da personale opportunamente specializzato ed esperto nella diagnosi e riparazione delle conseguenze post-traumatiche della violenza acuta o cronica sui bambini e adolescenti. All'équipe, come previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera c), viene garantita apposita formazione e adeguata supervisione e l'equipe medesima è costituita almeno dalle seguenti figure professionali: assistente sociale, psicologo esperto nei problemi dei minori, neuropsichiatra infantile ed educatore; a seconda dei casi è integrata da altre figure professionali specificatamente preparate.
Capo III
Strumenti per l'integrazione delle politiche
Art. 19
Coordinamento tecnico a livello distrettuale
1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del terzo settore competenti in materia.
2. La funzione di coordinamento viene garantita dall'ufficio di piano, che si avvale di figure di sistema dedicate. Il coordinamento assicura:
a) una rete di relazioni e collaborazioni tra i protagonisti delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza per superare i rischi di settorializzazione nelle progettazioni che interessano i bambini e gli adolescenti;
b) il monitoraggio e la valutazione del programma territoriale d'intervento per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità, la promozione delle buone prassi e la cura della documentazione.
Art. 20
Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali
1. Nell'ambito del programma di cui all'articolo 6, la Regione prevede l'approvazione, da parte delle province, di un programma per la promozione e lo sviluppo delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il programma provinciale persegue:
a) il raccordo e l'integrazione tra le pianificazioni locali, la promozione di progetti sovra distrettuali e di area vasta;
b) la realizzazione dell'economia di sistema, da perseguire anche promuovendo l'attuazione coordinata e congiunta d'iniziative nell'ambito di ciascuna Provincia, al fine di prevenire fenomeni di frammentazione;
c) la formazione permanente degli operatori e la supervisione alle équipe territoriali e di secondo livello;
d) la diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi interdistrettuali e interprovinciali.
Art. 21
Coordinamento tecnico provinciale
1. Presso ogni Provincia è istituito un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che assume le competenze di tutti i coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia sociale e socio-sanitaria riguardanti l'infanzia e l'adolescenza e li sostituisce.
2. Il coordinamento svolge un ruolo di raccordo tra i diversi distretti, rappresenta un ambito di confronto interistituzionale in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario, e supporta le conferenze territoriali sociali e sanitarie di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2003. Il coordinamento:
a) collabora alla redazione della proposta del programma provinciale in materia di accoglienza e tutela da sottoporre all'approvazione dei competenti organi politici;
b) contribuisce alla promozione, all'incremento della cultura e alla riflessione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine di fornire supporto tecnico nell'orientamento delle politiche provinciali e locali previste nell'atto d'indirizzo e coordinamento triennale;
c) fa proposte per il superamento degli squilibri territoriali e per la diffusione di buone prassi tra i servizi, anche operando in collaborazione su area vasta;
d) propone un componente effettivo ed uno supplente per la commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 Sito esterno (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 Sito esterno, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).
3. La composizione del coordinamento è stabilita in accordo tra la Provincia e le conferenze territoriali sociali e sanitarie dell'ambito provinciale.
4. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale; è, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si raccorda con l'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, il coordinamento pedagogico provinciale e la conferenza provinciale di coordinamento di cui all'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003.
Art. 22
Organismi regionali di coordinamento
1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa, che assume anche le competenze del coordinamento regionale adozione (CRAD).
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la composizione del coordinamento, che assicura la rappresentanza dei servizi che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sociale, sanitario, educativo, dell'Ufficio scolastico regionale nonché del privato sociale; promuove l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
3. Il coordinamento:
a) propone iniziative, attività di studio e promozione per la diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti nonché di una genitorialità competente e dell'integrazione degli interventi relativi, anche in collaborazione col Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) attiva forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori ed enti gestori di servizi pubblici e privati, enti autorizzati in materia di adozione, rappresentanze delle famiglie adottive e affidatarie e delle comunità di accoglienza nonché, pur nella distinzione dei ruoli, con le magistrature minorili;
c) elabora proposte in ordine alle linee d'indirizzo programmatiche degli interventi a favore di bambini e adolescenti e al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi;
d) promuove iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche, anche avvalendosi dei risultati dell'attività dei centri di documentazione educativa e per l'integrazione.
4. Il coordinamento si avvale dei flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.
5. Presso la Presidenza della Giunta è istituito un gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, che sostituisce il coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza <CAMINA>), con i seguenti compiti:
a) provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, nonché degli interventi in materia di infanzia e adolescenza finanziati ai sensi della presente legge;
b) curare il raccordo degli interventi regionali con i programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza realizzati in ambito nazionale ed internazionale.
6. Il gruppo tecnico è formato dai referenti designati da ciascuna direzione generale, agenzia e istituto della Regione.
Capo IV
Prevenzione e tutela
Art. 23
Prevenzione in ambito sociale
1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, a livello regionale, provinciale e zonale, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità; a tal fine sostiene l'attivazione, in ciascuna Provincia, del coordinamento tecnico provinciale di cui all'articolo 21 e, nel distretto, della figura di sistema di cui all'articolo 19.
2. La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:
a) promozione dell'agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;
b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;
c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.
3. La Regione riconosce la necessità di comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un accompagnamento competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro possibilità e disponibilità affettive, accuditive ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro recupero. Tale accompagnamento è finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni evolutivi dei suoi membri più giovani, anche, se necessario, mediante interventi terapeutici o sociali adeguati.
Art. 24
Minori vittime di reato
1. La Regione, al fine di cooperare alla prevenzione, alla riparazione delle conseguenze e al contrasto dei reati in danno di minori, in particolare della violenza sessuale e del maltrattamento, anche intrafamiliari, della trascuratezza e della violenza assistita, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:
a) azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e della scuola, in quanto destinatari privilegiati delle rivelazioni delle vittime; dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, in quanto potenziali testimoni della storia del bambino e della famiglia; dei pediatri di comunità e degli assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale, in quanto in grado di verificare, precocemente e periodicamente, le condizioni di vita pregiudizievoli; degli operatori delle strutture ospedaliere, per il contatto con esiti di possibili violenze; degli operatori degli spazi giovani consultoriali e dei centri di ascolto per adolescenti; di tutti i soggetti che costituiscono il sistema di protezione dei bambini e adolescenti;
b) campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento e sulle modalità di segnalazione del lavoro minorile e dell'utilizzo di bambini e adolescenti nell'accattonaggio e in attività illecite, in accordo con le competenti autorità, quali le Forze dell'ordine, la Polizia municipale, gli ispettorati del lavoro;
c) l'attivazione di punti d'ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti da operatori competenti;
d) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un rapporto di fiducia col bambino o adolescente;
e) la presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed educativa, dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, con particolare attenzione alla gravità dei danni derivanti da violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo;
f) azioni anche informative tese a favorire l'istituto della costituzione di parte civile.
2. La Regione sostiene il ruolo del sistema di protezione in quanto strumento che garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e degli adolescenti. Il sistema è costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera g) della legge regionale n. 2 del 2003, gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione dei bambini e degli adolescenti vittime o a rischio di violenze, maltrattamenti e trascuratezza. La Regione riconosce nel coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza l'ambito di raccordo del sistema di protezione; per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.
3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di loro competenza, ogni misura al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a tutelare la vittima. I servizi operano al fine di assicurare l'assistenza indicata all'articolo 609 decies, terzo e quarto comma del codice penale, in particolare predisponendo le protezioni dovute nella preparazione e nel corso della raccolta di testimonianze di minori vittime di violenza, anche in attuazione dell'articolo 498, comma 4 ter del codice di procedura penale.
4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette; sostiene, altresì, i servizi nell'allestimento di spazi attrezzati per tali audizioni.
5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche, psicologiche, sessuali, subite o assistite dai bambini o dagli adolescenti, la Regione riconosce il loro diritto a cure tempestive, mediante percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, a opera dei servizi territoriali o specializzati, che provvedono anche a segnalare i fatti alle competenti autorità giudiziarie. L'assistenza è assicurata specie in vista dell'eventuale audizione protetta della vittima, per il tempo necessario ad acquisire consapevolezza e capacità di verbalizzazione dei fatti avvenuti.
6. La Regione partecipa alle azioni degli enti locali e delle competenti amministrazioni dello Stato volte alla tutela di bambini e ragazzi coinvolti come vittime in attività criminose o illegali.
Art. 25
Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e nelle attività ambulatoriali
1. Le strutture pubbliche e private che assistono la nascita ed erogano cure intensive e cure in regime di degenza a bambini e adolescenti, devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi definiti dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno) ed atti attuativi. In particolare, anche ai sensi della legge regionale 1 aprile 1980, n. 24 (Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri), tali strutture devono:
a) agevolare, accanto al bambino o ragazzo ricoverato, la permanenza continuativa di familiari o loro sostituti a lui graditi;
b) riservare appositi spazi al gioco e all'intrattenimento dei bambini ricoverati;
c) garantire il diritto allo studio;
d) facilitare l'accesso all'assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo specifiche modalità di accoglienza.
2. Al fine indicato dal comma 1, lettera c) la Regione promuove accordi con gli uffici scolastici.
Art. 26
Bambini e adolescenti disabili
1. La Regione garantisce la qualità tecnica, umana e relazionale della prima informazione sulla disabilità nel periodo prenatale e perinatale e assicura il primo intervento di sostegno ai genitori, anche tramite i presidi ospedalieri e promuovendo il raccordo con i servizi del territorio.
2. I Comuni, le province, e le AUSL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in particolare attraverso:
a) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal servizio sanitario regionale;
b) il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze, disabilità o malattie rare, anche tramite interventi di assistenza domiciliare;
c) gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;
d) la definizione del progetto individualizzato di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003, contenente le prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;
e) gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato.
3. I comuni e le AUSL, anche avvalendosi del terzo settore, promuovono il benessere del bambino e dell'adolescente con disabilità e della sua famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete, finalizzato a potenziare le abilità personali del minore stesso nonché le competenze dei familiari e di tutte le persone coinvolte nei processi educativi e di cura.
Art. 27
Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale
1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione:
a) del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri;
b) della funzione educativa del procedimento e della misura penale.
2. Per tali finalità la Regione promuove la territorializzazione degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale, intesa come:
a) condivisione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, degli enti locali e servizi sanitari di un progetto personalizzato sul minore, che lo accompagna dall'ingresso nel circuito penale fin dopo la sua dimissione;
b) previsione di modalità concordate e programmate tra il centro per la giustizia minorile e i servizi territoriali per la dimissione del ragazzo dal circuito penale;
c) promozione, nell'esecuzione del progetto personalizzato, del coinvolgimento delle istituzioni e delle risorse presenti sul territorio, anche attraverso accordi con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e di categoria afferenti al mondo produttivo e il terzo settore.
3. La Regione e gli enti locali, per quanto di propria competenza, promuovono la realizzazione della rete finalizzata all'esecuzione degli interventi nei confronti dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusa la messa alla prova; tale rete comprende le strutture e le forme di accoglienza, nonché i servizi di ambito sociale, formativo-educativo e ricreativo.
4. La Regione e gli enti locali riconoscono, nei limiti e nelle forme previste dalla legge dello Stato, il valore sociale ed educativo della giustizia riparativa, in quanto procedimento nel quale la vittima, il reo e gli altri soggetti della comunità lesi da un reato partecipano alla risoluzione del conflitto prodotto dall'illecito, anche con l'aiuto di un terzo indipendente, tramite la mediazione penale.
Art. 28
Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il terzo settore
1. La Regione promuove intese con il Ministero della giustizia al fine di condividere:
a) forme e modalità per la territorializzazione degli interventi;
b) percorsi formativi comuni al personale dei servizi degli enti territoriali e dell'amministrazione della giustizia;
c) promozione di attività di alfabetizzazione, scolarizzazione e mediazione culturale, nonché di formazione e di avviamento al lavoro per i minori in carico al circuito penale;
d) sostegno d'iniziative d'incontro e di socializzazione tra i minori sottoposti a misure penali e i loro pari, nonché di sensibilizzazione ai temi dell'adolescenza in difficoltà e di confronto e scambio di buone prassi.
2. La Regione e gli enti locali promuovono accordi con le organizzazioni del terzo settore per attività di supporto qualificato ai minori e neo maggiorenni inseriti nel circuito penale.
Art. 29
Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale
1. La Regione riconosce nella commissione di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali, istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 272 del 1989 Sito esterno, il principale organismo tecnico, in ambito regionale, di confronto e d'integrazione interistituzionale sui temi della devianza minorile e della promozione della territorializzazione degli interventi.
2. Il servizio regionale competente in materia di minori presta la propria collaborazione alla commissione di cui al comma 1, su richiesta della medesima, e le fornisce i flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani. La Regione promuove lo scambio e la collaborazione con l'amministrazione della giustizia nella gestione, a fini statistici e scientifici, di flussi documentari.
Capo V
Diritto del bambino ad una famiglia e all'accoglienza
Art. 30
Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e internazionale
1. Le attività e i servizi del territorio della Regione relativi alle adozioni si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991 Sito esterno, e sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla Convenzione relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184 Sito esterno, in tema di adozione di minori stranieri).
2. Per l'attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove la prevenzione e il contrasto dell'abbandono tramite:
a) il sostegno alle competenze genitoriali e l'eliminazione degli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;
b) misure di sostegno ad ogni scelta genitoriale e tutela del parto anonimo, garantendo al neonato l'inserimento immediato in un ambiente familiare, in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni;
c) attività di sensibilizzazione, informazione, preparazione, anche attraverso corsi gratuiti, alle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, all'inserimento scolastico e ai periodi critici della crescita.
3. Al fine di garantire la corretta e tempestiva conduzione delle indagini psico-sociali per le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale, la Regione promuove la creazione e la qualificazione delle équipe di secondo livello, ad opera dei competenti servizi del territorio.
4. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti.
Art. 31
Affidamento familiare e accoglienza in comunità
1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all'affidamento familiare e all'inserimento all'interno di comunità che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento delle specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.
2. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.
3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.
4. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.
Art. 32
Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare
1. L'impiego di volontari, anche in progetti di servizio civile, appositamente formati a sostegno dei bambini e delle loro famiglie, deve essere previsto in maniera continuativa e per un tempo preventivamente concordato con i servizi competenti, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato. Tale impiego non sostituisce il ruolo delle figure professionali.
2. La Regione, tramite il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 22, promuove forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori e associazioni di volontariato, con particolare riguardo a quelle di famiglie adottive e affidatarie.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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