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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 129 del 28 luglio 2008

TITOLO I
PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI
Art. 33
Obiettivi della programmazione regionale
1. Con riferimento agli articoli 2 e 3 la Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale.
2. La Regione promuove e coordina le politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo la partecipazione dei giovani nelle politiche loro dirette, al fine di una condivisione delle priorità, delle strategie, del conseguimento e della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli investimenti.
3. Al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 e dell'osservatorio di cui all'articolo 7, presenta triennalmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi alle norme indicate di seguito, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento:
a) piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003;
b) programma regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);
c) programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
d) documento di programmazione triennale di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38);
e) linee di programmazione ed indirizzi per le politiche del lavoro definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
f) programma regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);
g) programma regionale di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999;
h) piano regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);
i) programma pluriennale di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);
j) programma triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);
k) attività per la sicurezza stradale dei giovani di cui agli articoli 4, comma e), e 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) ed all'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero);
l) programma regionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport);
m) programma regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 <Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38>);
n) programma regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione ed educazione ambientale);
o) programma triennale regionale sullo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) di cui alla L.R. 24 maggio 2004, n. 11.
5. La Regione promuove l'attivazione, lo sviluppo ed il consolidamento di ambiti di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica delle istituzioni locali e favorisce la conoscenza delle esperienze realizzate e la diffusione delle buone prassi.
Art. 34
Forum giovani
1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum giovani", quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4, nonché di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la più ampia presenza di giovani, stabilisce con proprio atto le forme delle loro rappresentanza al Forum giovani e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.
3. Al forum sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni indicate di seguito, privilegiando la fascia d'età giovanile:
a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;
b) università, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;
c) enti locali e loro associazioni;
d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
f) Servizio diocesano per la pastorale giovanile e rappresentanti di ogni altra confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione Sito esterno;
g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile (COPRESC) di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003.
Art. 35
Informagiovani
1. La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale per i giovani di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale.
2. La Regione sostiene la creazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati, anche tramite attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori.
3. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei servizi Informagiovani attraverso interventi di ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché di un utilizzo delle stesse tecnologie in un'ottica di evoluzione e adeguamento alle esigenze emergenti.
4. Gli Informagiovani tra le proprie attività:
a) svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e garantiscono un'efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;
b) favoriscono e promuovono i percorsi d'incontro giovanile, la comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;
c) prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.
5. La Regione, anche al fine di istituire il coordinamento regionale Informagiovani, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli Informagiovani a livello territoriale finalizzati all'individuazione di strumenti e metodologie di lavoro condivisi, ad attività di indagine, ricerca, documentazione e comunicazione.
6. La Regione fissa, altresì, i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 36
Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili
1. Al fine di coordinare e integrare le politiche e gli interventi rivolti ai giovani nei loro rispettivi territori, e in un quadro di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, nonché di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, ciascuna Provincia approva linee triennali d'indirizzo, articolate in piani annuali, sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, coerenti con quanto stabilito dalla presente legge e, in particolare, con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 33, comma 4.
2. Le linee d'indirizzo di cui al comma 1 vengono presentate alla Regione con le modalità definite dalla Giunta regionale con proprio atto.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, ciascuna Provincia garantisce il coordinamento provinciale delle politiche giovanili attraverso la costituzione di un proprio organismo, del quale definisce la composizione e le modalità di funzionamento, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle loro forme associative, delle AUSL, dell'associazionismo, del volontariato e cooperazione, dei COPRESC, della scuola, delle università, del mondo del lavoro e, più in generale, degli enti ed organizzazioni che operano nell'ambito delle politiche giovanili e incidono sulla qualità della vita dei giovani.
4. L'organismo di coordinamento provinciale:
a) avanza proposte ed esprime valutazioni sugli indirizzi e la programmazione degli interventi sul territorio provinciale a favore dei giovani, anche ai fini del superamento di eventuali squilibri sul piano quantitativo e qualitativo;
b) assicura il raccordo tra le politiche di settore, in particolare con gli orientamenti previsti nei piani distrettuali per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003, per la diffusione di buone prassi tra territori e servizi e per l'elaborazione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale;
c) promuove riflessioni sulla condizione dei giovani e le problematiche che li riguardano;
d) collabora con la Provincia per le attività di monitoraggio degli interventi e per l'aggiornamento dei flussi informativi per l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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