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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

Art. 47
Attuazione degli interventi
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nell'ambito delle tipologie di finanziamento e delle risorse rinvenibili anche nelle leggi settoriali vigenti, nonché ne utilizza, ove compatibili, le medesime procedure di spesa.
2. La realizzazione e la gestione degli interventi spettano alle singole direzioni generali competenti per materia.
3. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge devono sussistere i requisiti previsti dalla normativa contabile vigente per l'iscrizione in bilancio delle risorse.
4. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per:
a) attività educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione;
b) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture finalizzate al tempo libero e alle attività educative e culturali per i bambini e gli adolescenti.
5. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 35, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per le attività e la qualificazione degli Informagiovani e per la ristrutturazione, l'adeguamento e miglioramento di strutture e per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli Informagiovani.
6. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 43, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associate e ai soggetti pubblici e privati per progetti con finalità educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione.
7. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 40 e 44, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati volti a sostenere la creatività e le produzioni culturali dei giovani e per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività degli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale, nonché per interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature e arredi destinati agli spazi di aggregazione giovanile.
8. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e 7, la Regione provvede secondo quanto disposto dagli articoli 53 e 54, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3 del 1999.
9. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 la Giunta regionale con proprio atto definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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