LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14
NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 51
Fondo per le giovani generazioni
1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo per le giovani generazioni.
2. Alla determinazione dell'entità del Fondo per le giovani generazioni concorrono:
a) le somme provenienti dallo Stato;
b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con leggi di bilancio anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1;
c) le eventuali altre risorse statali vincolate;
d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.
Note del Redattore:
Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."