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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 51
Fondo per le giovani generazioni
1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo per le giovani generazioni.
2. Alla determinazione dell'entità del Fondo per le giovani generazioni concorrono:
a) le somme provenienti dallo Stato;
b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con leggi di bilancio anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1;
c) le eventuali altre risorse statali vincolate;
d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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