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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

TITOLO I
OBIETTIVI E PROGRAMMI
Art. 8
Riconoscimento di autonomi diritti
1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all'ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
Art. 9
Obiettivi della programmazione regionale
1. La Regione, nell'attività programmatoria, favorisce lo sviluppo e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso il sostegno alle famiglie, quali realtà complesse in cui si sviluppano le personalità, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale.
2. La Regione persegue l'approccio integrato nell'attuazione delle politiche riguardanti i bambini, gli adolescenti e il sostegno alla genitorialità. A tal fine:
a) attua i collegamenti tra le politiche di settore;
b) pratica la concertazione con gli enti locali, adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;
c) prevede, per i servizi territoriali, parametri qualitativi e quantitativi adeguati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003;
d) persegue l'integrazione gestionale e professionale tra i servizi del territorio, il lavoro di équipe e l'integrazione sociale e sanitaria come obiettivo strategico del sistema di benessere e di protezione sociale, regionale e locale.
3. La Regione tutela il diritto alla salute dei bambini e degli adolescenti con interventi e servizi di prevenzione, educazione alla salute e di cura. La rete dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici garantisce facilità di accesso e presa in carico, percorsi clinici e assistenziali qualificati, integrati e multiprofessionali, continuità nei percorsi socio-sanitari, informazione e supporto alle famiglie e alle scuole, interazione con il terzo settore.
4. Al fine di conferire priorità agli interventi in favore dei bambini e degli adolescenti e in attuazione degli obiettivi indicati all'articolo 3, la Regione predispone, nell'ambito del piano di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, uno specifico programma per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità. Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani distrettuali per la salute e il benessere.
5. La Regione promuove e valorizza l'apporto di idee e di esperienze provenienti dai soggetti del terzo settore, anche tramite la conferenza regionale del terzo settore, istituita dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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