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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Capo II bis

(capo II bis aggiunto da art. 16 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Programmazione e procedure di notifica
Art. 12
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente sulle iniziative di partecipazione ai programmi e progetti dell'Unione europea intraprese.
Art. 12 bis
Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei
1. Al momento della presentazione da parte della Commissione europea delle proposte di regolamento che stabiliscono le priorità, gli obiettivi e le regole per la programmazione, gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei, si attivano le procedure di fase ascendente previste dagli articoli 6 e 7. La Giunta informa l'Assemblea legislativa, anche in occasione dei lavori della sessione europea annuale, sulle posizioni assunte a livello nazionale ed europeo e sull'andamento dei negoziati che si concludono con l'approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei.
2. Nell'ambito dei lavori della sessione europea annuale di cui all'articolo 5, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'avanzamento dei negoziati condotti a livello nazionale e con la Commissione europea finalizzati alla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei e propedeutici alla predisposizione dei programmi operativi regionali e nazionali.
3. In attuazione dell'articolo 28, comma 4, lettera d), dello Statuto regionale, la Giunta trasmette le proposte dei programmi operativi regionali sui fondi strutturali e di investimento europei all'Assemblea legislativa per l'approvazione, secondo la procedura prevista dal Regolamento interno. I programmi operativi approvati dall'Assemblea legislativa sono trasmessi alla Commissione europea per le successive verifiche. La Giunta informa l'Assemblea legislativa sulle modifiche sostanziali apportate ai programmi operativi regionali a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione europea dopo la loro approvazione con decisione.
4. Con riferimento all'implementazione delle politiche di coesione, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Regione garantisce il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative utilizzando tutte le sedi e gli strumenti che garantiscano la loro più ampia partecipazione.
Art. 12 ter
Notifica delle discipline per le attività di servizi
1. La Regione notifica alla Commissione europea tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di legge e di regolamento e le proposte di provvedimenti amministrativi che subordinano l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
2. La Giunta, tramite le strutture competenti, notifica, successivamente alla loro approvazione, i progetti di legge e di regolamento di propria iniziativa, nonché le proposte di provvedimenti amministrativi che prevedono le condizioni e i requisiti di cui al comma 1 e ne informa l'Assemblea legislativa.
3. L'Assemblea legislativa notifica i progetti di legge e di regolamento di iniziativa assembleare e i progetti di legge di iniziativa popolare che prevedono le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1 dopo l'esame in sede referente da parte della Commissione competente per materia.
Art. 12 quater
Notifica aiuti di Stato
1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.
2. Nella predisposizione di progetti di atti volti a istituire aiuti di Stato, la Giunta e l'Assemblea legislativa verificano la possibilità di istituire i regimi di aiuto previsti nei regolamenti di esenzione per categoria dell'Unione europea e predispongono regimi di aiuto soggetti a obbligo di notifica solo laddove strettamente necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.
3. La Regione notifica alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica. A tal fine la Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, la notifica di tali atti, secondo le modalità previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento.
4. Qualora la proposta subisca durante l'iter deliberativo modifiche sostanziali rispetto al testo originariamente notificato alla Commissione europea, la notifica è rinnovata, a cura della Giunta, con le stesse procedure.
5. Alle misure notificate non può essere data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia sino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.
6. La Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, le comunicazioni previste dalla normativa europea per i regimi di aiuto di Stato non soggetti a notifica.
7. Per gli atti di iniziativa dell'Assemblea legislativa, la Giunta, mediante la struttura competente, trasmette la notifica o la comunicazione degli atti alla Commissione europea su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa che informa la Commissione assembleare competente per materia.
Art. 13
Norme organizzative
abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

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