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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÁ
Espandere area tit2 TITOLO II - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Chiudere area tit3 TITOLO III - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 12 - Promozione della costituzione di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Art. 13Ulteriori disposizioni in materia di IRCCS - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004
Art. 14 - Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario
Art. 15 - Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie
Art. 16Norme in materia di contabilità delle Aziende sanitarie - Modifiche alla legge regionale n. 50 del 1994
Art. 17 Agenzia sanitaria e sociale regionale - Modifiche alle leggi regionali n. 19 del 1994 e n. 50 del 1994
Espandere area tit4 TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE
Espandere area tit5 TITOLO V - ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGIONALI E NORMA TRANSITORIA
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÁ
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente Titolo disciplina l'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione della disabilità, spettanti alle Aziende Unità sanitarie locali (di seguito Aziende Usl o Azienda Usl) del Servizio sanitario regionale (di seguito Ssr), coerentemente con i principi di semplificazione, omogeneità delle procedure e di tutela del cittadino con disabilità. Restano ferme le funzioni di verifica delle valutazioni effettuate dalle commissioni delle Aziende Usl e le funzioni di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche spettanti ad altri enti, secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale vigente.
2. Ai fini del presente Titolo, per disabilità si intende lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la condizione per il collocamento mirato al lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 Sito esterno (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e la condizione per l'integrazione scolastica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell' articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 Sito esterno).
3. Le funzioni di accertamento e di valutazione oggetto della presente legge sono ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal Ssr, sono escluse dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e vengono assicurate senza oneri a carico del cittadino.
Art. 2

(sostituito comma 2 da art. 7 L.R. 1 agosto 2019 n. 17)

Presentazione delle domande
1. La domanda di riconoscimento delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 è presentata, per ogni finalità prevista dalla vigente normativa, in forma unica e contestuale per la valutazione della disabilità, sia che riguardi il riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, sia che attenga alla condizione di cui alla legge n. 104 del 1992 Sito esterno ed a quella di cui alla legge n. 68 del 1999 Sito esterno, nonché a quella per l'integrazione scolastica.
2. Le domande di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, di disabilità e di handicap, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS per via telematica, direttamente dal cittadino interessato, dal rappresentante legale o da enti di patronato e associazioni di categoria.
Art. 3

(aggiunta lett. d bis) comma 2 da art. 7 L.R. 1 agosto 2019 n. 17)

Commissione di accertamento
1. L'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione dello stato di disabilità è svolto dalle Aziende Usl del Ssr, attraverso apposite commissioni costituite con provvedimento del Direttore generale, che devono rappresentare le diverse professionalità, al fine di esprimere una adeguata valutazione dei bisogni socio-sanitari derivanti dalla disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le commissioni sono composte:
a) da un medico specialista in medicina legale, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl, in qualità di Presidente;
b) da un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl;
c) da un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti;
d) da un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria del richiedente;
d bis) da un medico dell'INPS.
3. Agli accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità partecipa, come componente aggiuntivo, il medico del lavoro, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl.
4. Le commissioni sono riunite e deliberano validamente in presenza del Presidente e di due componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
5. All'accertamento può assistere, su richiesta della persona interessata e con onere a suo carico, un medico di fiducia del richiedente.
6. Gli accertamenti di cui alla presente legge sono eseguiti entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i diversi termini previsti dall' articolo 6, comma 3-bis, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 Sito esterno (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 Sito esterno.
7. La certificazione del riconoscimento della disabilità da parte delle commissioni di accertamento di cui al comma 1, è il documento comune per l'accesso a tutti i percorsi agevolanti e di integrazione riguardo le condizioni di disabilità, di cui al comma 2 dell'articolo 1.
8. La partecipazione alle commissioni di accertamento da parte degli operatori dei servizi pubblici territoriali competenti avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali. Con il provvedimento di cui all'articolo 5, la Giunta regionale stabilisce i compensi spettanti ai medici rappresentanti delle associazioni di categoria dei richiedenti, prevedendo una quota fissa per la partecipazione ad ogni seduta della commissione ed una quota ulteriore per ogni accertamento effettuato.
Art. 4
Istanza di riesame
1. Nel caso l'interessato non condivida il giudizio formulato dalla commissione di accertamento operante presso l'Azienda Usl, può proporre istanza di riesame alla medesima commissione entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, ai fini della rivalutazione del caso che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso, la commissione di accertamento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, è composta interamente da professionisti diversi da quelli che hanno espresso la valutazione della quale viene richiesto il riesame.
2. Alla seduta della commissione, riunitasi in sede di riesame, possono assistere, su richiesta dell'interessato e con onere a suo carico, un medico ed un operatore sociale di fiducia del richiedente.
Art. 5
Disposizioni attuative
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto indicato al comma 8 dell'articolo 3, sono stabiliti:
a) il modello unico di domanda di riconoscimento della disabilità presentata dall'interessato;
b) la documentazione e le certificazioni mediche da allegare alla prima istanza ed alla domanda di adeguamento della valutazione, individuando gli elementi essenziali che esse devono contenere;
c) la documentazione sanitaria specialistica (esami clinici, strumentali e di laboratorio) da produrre per documentare le patologie ed i relativi deficit funzionali già certificati;
d) i compiti della segreteria amministrativa a supporto delle funzioni di accertamento di cui all'articolo 3;
e) le indicazioni operative ai fini dell'informatizzazione delle procedure di accertamento e valutazione della disabilità;
f) le modalità di svolgimento delle visite per delega e di effettuazione delle visite domiciliari;
g) le modalità di presentazione dell'istanza di riesame e dell'espletamento dei relativi accertamenti;
h) le modalità e gli obiettivi per l'eventuale contenimento dei tempi di attesa per l'effettuazione degli accertamenti, anche in termini abbreviati rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 6.
TITOLO II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 6
Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene e sanità pubblica
1. A norma dell' articolo 117, comma terzo, della Costituzione Sito esterno, la Regione Emilia-Romagna detta la disciplina concernente le certificazioni e gli adempimenti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica di seguito indicate:
a) requisito di idoneità fisica all'impiego di cui all'articolo 2 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
b) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);
c) certificato di idoneità di cui all'articolo 27, comma primo, del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici);
d) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 17, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832 Sito esterno, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
e) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 4, comma primo, lettera e), all'articolo 31, comma quinto e all'articolo 32, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;
f) certificazioni sanitarie e relativi procedimenti di cui alla legge 22 giugno 1939, n. 1239 Sito esterno (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici);
g) procedimento sanitario di cui all' articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 Sito esterno (Disciplina dell'apprendistato);
h) certificazioni sanitarie di cui all' articolo 27, comma terzo, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 Sito esterno (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 Sito esterno);
i) procedimento sanitario di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 Sito esterno (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato);
j) procedimento sanitario di cui all'articolo 2, comma primo, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
k) certificazioni sanitarie di cui all' articolo 11, comma secondo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 Sito esterno (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Sito esterno);
l) certificazioni sanitarie di cui all' articolo 6, comma primo, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 Sito esterno (Organizzazione dei sevizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
m) procedimenti sanitari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 Sito esterno (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica);
o) certificazioni sanitarie di cui all' articolo 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 Sito esterno (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 Sito esterno, recante norme concernenti il servizio farmaceutico);
p) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all'articolo 3, comma quarto, del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
q) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);
r) procedimenti sanitari di cui all' articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 Sito esterno (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
s) procedimenti sanitari di cui all' articolo 240, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Sito esterno (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
t) procedimenti sanitari di cui all'articolo 2, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 Sito esterno (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
u) certificazioni e procedimenti sanitari di cui agli articoli 117, comma 1, e 303, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Sito esterno (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);
v) procedimenti sanitari di cui all' articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 Sito esterno (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) come sostituito dall' articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 Sito esterno (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro);
w) certificazioni sanitarie di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 Sito esterno (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56 Sito esterno, da emanarsi ai sensi dell' articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146 Sito esterno).
2. Per le finalità di cui al comma 1, con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alle misure di prevenzione e di tutela della salute e sono individuati i casi di superamento delle certificazioni e delle previste idoneità, sulla base dei principi di evidenza scientifica ed efficacia delle prestazioni sanitarie, dell'evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
3. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 si applicano nel territorio regionale le nuove disposizioni in esso previste, con esclusione, nel rispetto dell' articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, dell'applicazione nell'ordinamento e nell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Art. 7
Organismi e strumenti della programmazione sanitaria e sociale
1. In sede di prima approvazione, il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, integrato con il Piano sanitario, ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) disciplina, anche in deroga alla legislazione regionale vigente, l'integrazione e la semplificazione dei livelli di programmazione regionale e territoriale per l'area sociale, socio-sanitaria e sanitaria, ed individua a tal fine gli strumenti di programmazione, le loro modalità di attuazione, i soggetti istituzionali competenti alla loro adozione e gli organismi di supporto tecnico, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi strategici e delle politiche sanitarie e sociali regionali e locali.
Art. 8

(abrogata lett. j) comma 1 da art. 27 L.R. 17 luglio 2014 n. 12)

Semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale
1. Con regolamento della Giunta regionale (1), da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono ridisciplinati o soppressi gli organismi collegiali operanti con funzioni consultive, di supporto e di coordinamento in materia sanitaria e sociale, in favore della Regione o delle Aziende sanitarie, previsti dalle disposizioni legislative regionali di seguito indicate:
a) commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare dell'emofilia di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia);
b) comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);
c) commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all' articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);
d) commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all' articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
e) commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di cui all' articolo 10 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
f) commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all' articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
g) commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca sanitaria finalizzata);
h) commissione consultiva tecnico-scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS di cui all' articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS);
i) consulta regionale per il termalismo di cui all' articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo);
j) abrogata.
k) comitato per la gestione del centro regionale di riferimento per i trapianti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 (Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti);
l) commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita di cui all' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio).
2. Il regolamento della Giunta regionale, laddove non ne disponga direttamente la soppressione, individua la composizione, le modalità di nomina, il funzionamento ed i compiti degli organismi assoggettati alla delegificazione ai sensi del comma 1. A decorrere dall'adozione del regolamento restano definitivamente abrogate le disposizioni legislative regionali indicate al comma 1.
Art. 9
1.
L' articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1992, n. 35 (Norme di salvaguardia per le strutture utilizzate come residenze sanitarie assistenziali realizzate con fondi statali), è sostituito dal seguente:
"Art. 1
1. Le strutture realizzate con i finanziamenti di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)), ove non già soggette a vincolo di destinazione sanitaria, sono vincolate per un periodo di venti anni, decorrenti dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori, alla destinazione socio-sanitaria.
2. L'atto costitutivo di tale vincolo è effettuato, entro tre mesi dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori, dall'ente proprietario della struttura e reso pubblico mediante trascrizione, a cura e spese del proprietario stesso, presso l'Agenzia del territorio competente.
3. Per tutta la durata del vincolo, gli atti di alienazione delle strutture di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente se effettuati in favore di soli soggetti pubblici che detengano finalità sociosanitarie analoghe a quelle dell'ente alienante e con l'obbligo di trasferimento del vincolo di destinazione per la durata residua. In caso di alienazione a titolo oneroso, il corrispettivo dell'alienazione dovrà considerare il valore di mercato dell'immobile, dedotta la quota di finanziamento pubblico.
4. Gli atti costitutivi del vincolo di cui al comma 2, nonché ogni successiva variazione intervenuta sulla titolarità del bene, devono essere trasmessi in copia conforme alla Direzione generale competente in materia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al comma 1 per tutta la durata del vincolo.".
Art. 10
1.
Al comma 6 dell' articolo 27 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) è aggiunto il seguente periodo:
"La Giunta regionale può altresì autorizzare l'esperimento della trattativa privata diretta, tenuto comunque conto della congruità del corrispettivo, quando sussistano ragioni di interesse pubblico ed il bene immobile da alienarsi risulti assoggettato a destinazioni specifiche o vincolate per effetto di programmi o provvedimenti di pianificazione territoriale, di riqualificazione urbana o concernenti la tutela storico-artistica ed architettonica del bene, adottati secondo le disposizioni vigenti.".
Art. 11
1.
I commi 2 e 3 dell' articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19) sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il Comitato è composto dal Presidente della Provincia di Bologna, o suo delegato, dai Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, ed in ogni caso dai Sindaci del Comune di Bologna e del Comune di Imola, o loro delegati, dai Presidenti dei Comitati di Distretto del territorio provinciale, o loro delegati, nonché dal Rettore dell'Università degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle riunioni del Comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i Direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in ambito provinciale, nonché il Direttore generale degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
"3. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con riferimento sia alle politiche per la salute e per il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.".
TITOLO III
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 12

(modificata lett. b) comma 3 da art. 43 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, poi aggiunta lett. b bis) da art. 24 L.R. 16 luglio 2018 n. 9)

Promozione della costituzione di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
1. Fermo restando quanto già previsto dalla legislazione regionale vigente, la Regione individua le ulteriori sedi e strutture che, quali parti integranti del Ssr, svolgono compiti assistenziali di alta specialità unitamente a finalità di ricerca, e ne promuove il riconoscimento quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS) sulla base dei principi fondamentali disposti dalla legislazione statale.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa le sedi e le strutture per le quali intende promuovere la costituzione in IRCCS, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 3 e 4. A seguito del pronunciamento dell'Assemblea legislativa, le strutture interessate inoltrano domanda di riconoscimento alla Giunta regionale che, verificato il possesso dei requisiti ed il rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa vigente, ne cura l'invio al Ministero della salute per la procedura di riconoscimento.
3. Le strutture individuate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere costituite nelle seguenti forme e modalità:
a) attraverso la costituzione, con apposita legge regionale, di soggetti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per i quali il Presidente della Giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni e delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali. Ai soggetti costituiti ai sensi della presente lettera si applica quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario regionale) e successive modificazioni
b) attraverso la costituzione di apposite strutture interne alle Aziende sanitarie, per le quali le Aziende sanitarie interessate individuino specificamente la forma organizzativa, assicurandone l'autonomia scientifica, organizzativa, contabile, provvedendo alla destinazione dei beni, del personale e delle altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e disciplinandone le modalità di finanziamento e di vigilanza. Le strutture costituite ai sensi della presente lettera si dotano di un Consiglio di indirizzo e verifica e di un Direttore scientifico, secondo quanto disposto dall' articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004, e successive modificazioni. Gli atti aziendali delle Aziende sanitarie interessate individuano le sedi di svolgimento delle attività e disciplinano le competenze attribuite agli organi dell'Azienda in ordine al funzionamento delle strutture costituite ai fini del riconoscimento in IRCCS, prevedendo altresì le specifiche funzioni di responsabilità sanitaria ed amministrativa preposte, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni igienico-organizzative ed al coordinamento amministrativo delle attività nelle strutture medesime. ...;
b bis) attraverso una delle forme giuridiche di diritto privato disciplinate dal codice civile dotate di personalità giuridica di diritto privato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Limitatamente all'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) di Meldola (Forlì-Cesena), la promozione della costituzione in IRCCS può avvenire attraverso una delle forme giuridiche di diritto privato disciplinate dal codice civile, che deve ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza la partecipazione delle Aziende sanitarie ed il trasferimento dei beni necessari. La Giunta regionale individua altresì gli elementi di garanzia a salvaguardia del ruolo pubblico detenuto dall'Istituto, con particolare riguardo a quanto disposto dall' articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno) e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della promozione del riconoscimento in IRCCS, lo statuto dell'IRST disciplina l'assetto dell'ente in analogia a quanto previsto dall' articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 29 del 2004 e successive modificazioni, prevedendo, comunque, nella composizione degli organi, la nomina di rappresentanti della Regione e del Ministero della salute.
5. I soggetti di cui al presente articolo svolgono la loro attività assistenziale e di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e concorrono alla realizzazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo il ruolo attribuito dalla legislazione vigente agli IRCCS.
Art. 13
Ulteriori disposizioni in materia di IRCCS - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004
1.
All' articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004, come modificato dalla legge regionale 3 marzo 2006, n. 2 (Modifiche all' articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono soppresse le parole
"individuano le idonee forme di controllo";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
"3 bis. La Giunta regionale disciplina, in analogia a quanto disposto per le Aziende sanitarie, le forme e le modalità di vigilanza e controllo sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi sede nel territorio regionale.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della salute.";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La Commissione di cui al comma 2 dell' articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno e successive modifiche è composta dal direttore sanitario, dal direttore scientifico e da un dirigente dei ruoli del personale del Servizio sanitario regionale, preposto ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuato dal Collegio di direzione. La Commissione è presieduta dal direttore sanitario o dal direttore scientifico a seconda che l'attribuzione dell'incarico di direzione abbia ad oggetto una struttura complessa prevalentemente orientata all'attività assistenziale od all'attività di ricerca, secondo quanto definito nell'atto aziendale.".
Art. 14
Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario
abrogato.
Art. 15
Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie
1. Le disposizioni relative alla durata degli organi collegiali delle Aziende e degli enti facenti parte del Ssr si intendono riferite all'organo collegiale nel suo complesso e non ai singoli componenti dell'organo medesimo. Qualora si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti dell'organo collegiale, le nomine vengono effettuate, nel rispetto del suddetto principio, per la durata residua dell'organo medesimo. Ogni contraria disposizione, contenuta nella normativa o in provvedimenti regionali vigenti, si intende di conseguenza abrogata.
Art. 16
Norme in materia di contabilità delle Aziende sanitarie - Modifiche alla legge regionale n. 50 del 1994
1. Il comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale n. 50 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"5. La nota integrativa deve indicare, oltre ai contenuti previsti dalle disposizioni del codice civile:
a) la ripartizione dei valori economici distinti per l'area dei servizi sanitari, socio assistenziali e dell'integrazione socio sanitaria;
b) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno;
c) i dati analitici riferiti a consulenze e a servizi affidati all'esterno dell'Azienda;
d) il rendiconto di liquidità.".
2. L' articolo 14 della legge regionale n. 50 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore generale sull'andamento della gestione, con particolare riferimento a:
a) scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo;
b) andamento delle principali tipologie di proventi e ricavi e di oneri e costi;
c) analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale in Distretti e al Presidio ospedaliero;
d) gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la non autosufficienza;
e) andamento della gestione e risultati delle società partecipate;
f) stato di realizzazione del Piano degli investimenti ed attivazione di nuove tecnologie.".
Art. 17
Agenzia sanitaria e sociale regionale - Modifiche alle leggi regionali n. 19 del 1994 e n. 50 del 1994
abrogato.
TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE
Capo I
Norme in materia di autorizzazione
Art. 18
Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ed all'esercizio di attività sanitarie
abrogato.
Art. 19
Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie
abrogato.
Art. 20
Vigilanza
abrogato.
Art. 21
Anagrafe delle strutture, degli studi autorizzati e dei soggetti accreditati
abrogato.
Art. 22
Norma transitoria
abrogato.
CAPO II
Norme in materia di accreditamento
Art. 23
Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie
abrogato.
Art. 24
abrogato.
TITOLO V
ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGIONALI E NORMA TRANSITORIA
Art. 25
Abrogazione di disposizioni regionali
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni contenute nell'ordinamento regionale:
a) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 (Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 285 Sito esterno e dei collegi medici di cui all' articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno);
b) la legge regionale 5 settembre 1981, n. 31 (Controlli sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con sede nella regione Emilia-Romagna);
c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 16 della legge regionale n. 34 del 1998.
Art. 26
Norma transitoria
1. Le commissioni sanitarie per gli accertamenti legali previste dalla legge regionale n. 49 del 1992 continuano ad operare, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla medesima legge, sino all'insediamento delle nuove commissioni di cui all'articolo 3, che deve avvenire comunque entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.

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