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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 5

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 10 marzo 2008

Art. 2
Requisiti delle botteghe storiche e dei mercati storici
1. Ai fini della presente legge, gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, per essere definiti "Bottega storica" e "Mercato storico", devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;
b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.
2. Il periodo di cui al comma 1, lettera a), può essere riferito anche alle attività svolte, con le caratteristiche previste, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per ampliamento.
3. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera a), lo status di "Bottega storica" può essere riconosciuto anche ad esercizi operanti da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione "Osteria".

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