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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 70 del 29 aprile 2008

Art. 4
Spese finanziabili
1. Le risorse del fondo sono destinate al rimborso di tutte le spese, effettivamente sostenute e documentate, per l'iscrizione e la frequenza a servizi socio-educativi per la prima infanzia, scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche, pareggiate, parificate e private legalmente riconosciute, ivi comprese università e corsi di formazione professionale, di seguito indicate:
a) tasse d'iscrizione;
b) rette di frequenza;
c) acquisto libri di testo;
d) acquisto di ausili scolastici per portatori di handicap;
e) servizio mensa;
f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.
2. Le spese rimborsabili sono quelle, effettivamente sostenute, poste a carico del richiedente al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non siano state richieste.

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