Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 13
1.
L'articolo 15 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Ammissibilità del quesito referendario
1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi regionali di interesse generale;
b) al rispetto dei limiti posti al comma 2 dell'art. 20 dello Statuto regionale;
c) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 12;
d) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'art. 14;
e) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. Sempre ai fini della ammissibilità, la Consulta, in caso che il quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio.
3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13 sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare il quesito referendario prima che la Consulta adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
4. La Consulta comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale."

Espandi Indice