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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 14
1.
L'articolo 18 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 18
Esame di regolarità della richiesta di referendum
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulla regolarità delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;
b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
8. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila."

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