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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 17
1.
L'articolo 21 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Indizione del referendum
1. Le deliberazioni della Consulta di garanzia statutaria che dichiarano la validità delle richieste di referendum abrogativo sono trasmesse, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente della Giunta regionale.
2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Presidente della Giunta:
a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dall'1 luglio al 15 gennaio, decreta entro il 31 gennaio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria";
b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il 15 luglio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra l'1 novembre e il 15 dicembre, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 23 del 2007.
Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.
3. Il decreto del Presidente della Giunta indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
4. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato all'Ufficio territoriale del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna ed è comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.
5. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta. Del decreto è data adeguata diffusione dai competenti organi di informazione.
6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 3, 4, e 5, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta."

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