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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 9
Aggiunta dell'articolo 10-bis nella legge regionale n. 34 del 1999
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1999 è inserito il seguente:
"Art. 10-bis
Sottoposizione all'Assemblea di questione di rilevante interesse
1. I soggetti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 1 possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro sei mesi dalla trasmissione della proposta alla Commissione assembleare competente.
2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3 e 4, nonché le disposizioni del presente Capo, ad eccezione del comma 4 dell'art. 10 e delle lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 6."

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