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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 11
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Requisiti e condizioni
1. In attuazione dell'art. 20 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due Consigli provinciali.
2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 20 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.
3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni degli organi regionali, per le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria, per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali, per le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, per le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane e per i regolamenti attuativi delle suddette leggi.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
5. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.
6. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale.
7. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità."

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