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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 18
1.
L'articolo 22 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Concentrazione di istanze referendarie
1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, la Consulta di garanzia statutaria dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia e ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla richiesta medesima, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21.
2. A tal fine la Consulta:
a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;
b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art. 14."

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