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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 23
1.
L'articolo 34 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 34
Oggetto
1. L'Assemblea legislativa regionale delibera l'indizione di referendum consultivi - a norma dell'art. 21 dello Statuto - per l'espressione di una valutazione della comunità regionale su materie o leggi di competenza regionale.
2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti."

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