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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 31
Adeguamento alla nuova denominazione del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia-Romagna"
1.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 34 del 1999 le parole
"del Consiglio"
sono sostituite dalle parole
"dell'Assemblea".
2.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura assembleare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture dell'Assemblea e della Giunta regionale."
3.
All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 34 del 1999 le parole
"del Consiglio"
sono sostituite dalle parole
"dell'Assemblea legislativa".
4.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 34 del 1999 le parole
"del Consiglio"
sono sostituite dalle parole
"dell'Assemblea".
5.
Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;
c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni e delle province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione."
6.
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 34 del 1999 le parole
"nel Consiglio"
sono sostituite dalle parole
"nell'Assemblea legislativa".

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