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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 2 marzo 2009

Capo III
Strumenti di incentivazione e disciplina dei contributi regionali
Art. 7
Incentivi al committente
1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito di accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti che affidano l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la loro attività secondo principi di responsabilità sociale, così come specificati nel presente articolo.
2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1, l'esecuzione dei lavori deve essere affidata ad imprese che:
a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle norme contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità ivi previsti, secondo modalità definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno;
b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) corredato della dicitura "antimafia", ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'articolo 3, comma 4, riconosciuti dalla Regione;
d) si impegnino ad applicare gli standard formativi per l'apprendistato in edilizia individuati dalla Giunta regionale;
e) nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, si impegnino a sottoscrivere ed attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'articolo 3, comma 5, riconosciuti dalla Regione;
f) si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati, secondo modalità definite dalla Regione;
g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi collettivi.
3. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o imprese terze, gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le medesime condizioni previste per l'impresa incaricata dal committente.
4. La Giunta regionale, in conformità ai principi ed alle finalità della presente legge, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno e la competente Commissione assembleare, può modificare, integrare o graduare le condizioni e i requisiti di cui ai commi 2 e 3.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione dell'istanza relativa agli incentivi economici di cui al comma 1, nonché le modalità di riconoscimento, erogazione, controllo e revoca di cui ai commi 6 e 7.
6. Le condizioni e i requisiti di cui al comma 2 sono dichiarati dall'impresa ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi al committente che provvede a trasmettere la relativa documentazione all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori. Copia delle dichiarazioni di cui al comma 2, è detenuta dall'impresa nel cantiere durante tutta la durata dei lavori, al fine di consentire la loro verifica da parte degli enti competenti e degli organismi paritetici di settore, i quali, in caso di difformità rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro, provvedono a darne segnalazione agli organi competenti.
7. L'amministrazione competente procede alla revoca degli incentivi economici di cui al comma 1, qualora nei confronti del committente sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, in riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 157, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.
Art. 8
Incentivi alle imprese
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese edili previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, così come specificati da un apposito atto approvato dalla Giunta regionale, in coerenza con i principi della responsabilità sociale delle imprese.
2. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi:
a) con gli enti pubblici competenti al fine di favorire la più ampia e coordinata applicazione degli incentivi e dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di obblighi assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza dei lavoratori;
b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con le associazioni di rappresentanza delle imprese, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito per le imprese che realizzino interventi volti a garantire livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
Art. 9
Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi richiesti da committenti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
2. Qualora il contributo di cui al comma 1 venga richiesto da enti pubblici, la concessione dello stesso è subordinata all'impegno dell'ente richiedente di prevedere l'obbligo, per l'impresa esecutrice, di attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale, con apposito atto, specifica i livelli ulteriori di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 7.
Art. 10
Selezione degli operatori economici che realizzano lavori pubblici
1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno, la stazione appaltante può prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei sub-criteri di valutazione dell'offerta sia costituito dall'impegno per l'impresa aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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