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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 23
Offerta formativa
1. L'offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con l'orientamento produttivo aziendale e rispondere ai criteri fissati dalla Giunta regionale.
2. L'offerta formativa proposta di cui al comma 1 è approvata dalla Provincia competente per territorio, cui spetta l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento dei consumi alimentari, ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, articolo 3, comma 2, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'ente. Decorso tale termine senza che la Provincia si sia espressa, l'offerta formativa s'intende approvata.
3. L'operatore che esercita l'attività didattica, prima della visita in azienda, deve concordare con i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della scuola interessata, con le potenzialità dell'azienda e con le valenze territoriali ed ambientali. Deve concordare inoltre la durata del programma educativo e la relativa tariffa.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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