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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 33
Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco previsto all'articolo 30, comma 1, sono costituiti da quelli riguardanti ciascuna impresa agrituristica e fattoria didattica presente sul territorio provinciale ed in particolare: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la consistenza aziendale, la tipologia dei servizi offerti, i nominativi di eventuali referenti agrituristici e didattici.
2. Per le finalità previste dalla presente legge, per il monitoraggio a fini statistici, per la promozione e valorizzazione del territorio e del turismo regionale, nei limiti delle competenze attribuite a ciascun ente, i dati di cui al comma 1 ed i dati relativi alla denuncia dei prezzi ed alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della recettività ed il movimento turistico sono comunicati alla Regione da Province, Comunità montane e Comuni anche per via telematica.
3. Per le finalità previste dalla presente legge, i dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comunità montane e Comuni, attraverso i sistemi informativi di ciascun ente richiamati nella presente legge o utilizzati per il compimento di attività istruttorie.
4. Per le finalità della presente legge, la Regione può istituire una banca dati contenente i dati di cui ai commi 1 e 2 che possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane, secondo modalità d'accesso stabilite dalla Regione medesima.
5. Per le medesime finalità indicate al comma 2, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati di cui al comma 1, riferiti ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali, in osservanza dei principi di necessità e non eccedenza.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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