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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 7

(prima modificato comma 2 da art. 28 L.R. 26 luglio 2011 n. 10, poi sostituito articolo da art. 42 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Funzioni della Regione
1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso da presentare al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, da parte dell'impresa interessata oltreché da parte degli enti e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l'accertamento alla Camera di Commercio.
2. Le decisioni del Servizio regionale, adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate all'impresa interessata e agli altri soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Le decisioni sui ricorsi sono altresì trasmesse alla Camera di Commercio che ha emanato l'atto impugnato anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.
3. Il Servizio regionale competente in materia di artigianato inoltre:
a) svolge, ove ritenuto necessario per la definizione delle decisioni in merito ai ricorsi di cui al comma 1, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio, anche avvalendosi dei Comuni, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane;
b) richiede alla Commissione regionale per l'artigianato pareri non vincolanti sulle questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane, anche su richiesta delle Camere di Commercio, al fine di garantire l'uniformità e la coerenza interpretativa;
c) attribuisce la qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione alla Camera di Commercio competente territorialmente, anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.

Note del Redattore:

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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