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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12

PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010

Art. 7
Compensazioni degli obiettivi di competenza pura
1. I Comuni e le Province che prevedono di conseguire nell'anno di riferimento un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di competenza assegnato ai sensi dell'articolo 5, comunicano alla Regione, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'entità dei minori impegni da assumere nell'esercizio di riferimento.
2. I Comuni e le Province, per i quali si manifesta nel corso di un esercizio finanziario la necessità o l'opportunità di assumere impegni di spesa, per interventi di spesa destinati ad investimenti, tali da non consentire il rispetto dell'obiettivo assegnato, possono comunicare alla Regione l'entità dei relativi fabbisogni entro il 30 settembre richiedendo la ridefinizione del proprio obiettivo ai sensi del comma 3.
3. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre, ridistribuisce l'importo determinato dalla sommatoria dei differenziali comunicati ai sensi del comma 1, compensando prioritariamente le richieste di fabbisogni, o parte di queste, espresse ai sensi del comma 2. Qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle disponibilità, la Giunta provvede alla distribuzione secondo il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza finanziaria rispetto agli interventi. La Giunta regionale modifica i saldi finanziari dei Comuni e delle Province interessati da movimenti finanziari compensativi entro il limite delle disponibilità acquisite.
4. In qualità di garante del rispetto dell'obiettivo unico territoriale, la Giunta regionale, in relazione alle opportunità finanziarie relative alla gestione del proprio patto di stabilità, può riconoscere il fabbisogno o assorbire l'eccedenza derivante da eventuali differenze tra offerte e domande di cui ai commi 1 e 2, rimodulando conseguentemente il proprio obiettivo programmatico.

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