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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011, n. 10

Art. 53
Mezzo proprio per missioni
1. Il dipendente regionale o di enti pubblici strumentali della Regione, nonché di enti e aziende del servizio sanitario regionale, può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio di trasporto qualora sussistano particolari e comprovate esigenze di servizio e ciò risulti economicamente conveniente. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, può disciplinare con proprio atto criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Al dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio spetta il rimborso delle spese autostradali e una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle autorizzazioni all'uso del mezzo proprio già rilasciate, se ricorrono i presupposti definiti dal comma 1.

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