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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 46
1. Al comma 4 dell'articolo 6 legge regionale n. 11 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole
"con il supporto di un comitato scientifico composto"
sono aggiunte le seguenti:
"da un massimo";
b)
le parole
"della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)"
sono sostituite dalle seguenti:
"del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)";
c)
dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"Tale comitato è organismo della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui al comma 4 bis.".
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall'articolo 10.
4 ter. A supporto delle attività del comitato permanente di indirizzo è costituito anche un organismo di coordinamento tecnico con le strutture tecniche degli Enti locali. La composizione e l'attività del comitato è disciplinata con una apposita delibera della Giunta regionale sentito il comitato permanente di indirizzo Regione-Enti locali. Il comitato tecnico è coordinato dalla competente direzione generale della Regione e ne fa parte un rappresentante designato dalla società di cui all'articolo 10.".

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