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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2013, n.9

Art. 14
Rete viaria di interesse regionale (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 13.421.800,00, a valere sul Capitolo 45184, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali.
2.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2009 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:
"b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2010: Euro 4.000.000,00;
c) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2010: Euro 5.000.000,00.".

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