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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 8

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 ottobre 2013, n. 16

(1)

Art. 4
Abrogazione
1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna) è abrogata.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla presente legge assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla L.R. 27 maggio 2015, n. 5.

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