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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Capo I
Principi e norme generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore.
2. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:
a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;
b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;
c) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;
d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;
e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.
3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:
a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;
c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;
d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.
4. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista all' articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) in attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) e del Sesto Programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea.
Art. 2
Disposizioni generali
1. Con la presente legge la Regione dà attuazione alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), articolo 2, comma 186-bis.
2. La presente legge, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi, è emanata in conformità all'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, e nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, del principio di leale collaborazione, nonché in coerenza con i principi generali dell'ordinamento regionale. Con riferimento al servizio idrico integrato, i modelli di affidamento sono quelli previsti dall'ordinamento europeo.
Art. 3
Ambito territoriale ottimale
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all' articolo 118, comma primo, della Costituzione Sito esterno, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere nell'ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni o consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la Regione contermine, nel rispetto dell' articolo 117, comma ottavo, della Costituzione Sito esterno. Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della Regione contermine.

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