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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e ne disciplina le modalità di gestione in attuazione dell' articolo 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
2. La presente legge persegue le finalità di seguito indicate:
a) conseguire una efficace azione di tutela e conservazione della biodiversità regionale;
b) attuare una gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;
c) contribuire alla costruzione della rete ecologica regionale;
d) arrestare la perdita della biodiversità sul territorio regionale entro il 2020 coerentemente con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale;
e) garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini;
f) migliorare l'efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa;
g) integrare l'azione di tutela della biodiversità perseguita dalla presente legge con le funzioni regionali in materia di tutela e di monitoraggio dell'ambiente marino e costiero;
h) salvaguardare le aspettative delle generazioni future.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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