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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 16
Volontariato a favore del sistema delle aree protette
1. Gli enti di gestione delle macro aree possono avvalersi, ai fini del conseguimento delle finalità inerenti la conservazione e il monitoraggio della biodiversità, del rafforzamento della vigilanza, della promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale, nonché per il funzionamento delle strutture divulgative delle aree protette, delle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. A tale scopo i suddetti enti, nell'ambito delle convenzioni che regolano i rapporti con le guardie ecologiche volontarie, anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)):
a) organizzano corsi di formazione e di qualificazione dei volontari che intendono operare per il conseguimento dei fini di cui al precedente comma 1;
b) promuovono ed attuano progetti rivolti al censimento e al monitoraggio del patrimonio naturale delle aree protette e dei siti Rete natura 2000, all'informazione e alla regolazione dei flussi dei visitatori, all'allestimento e alla tenuta di banche dati utili alla gestione, alla gestione delle strutture educative e divulgative;
c) organizzano e coordinano la vigilanza territoriale.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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