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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 28
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)
1.
Il comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità interessati per i Siti della rete "Natura 2000" di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 ricadenti nel proprio territorio, propongono le misure di conservazione che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, e all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate per l'approvazione delle Province, secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione sono proposte dall'Ente che ha la maggior porzione di territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell'altro Ente.".
2.
Il comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse e se necessari i piani di gestione, sono assunte, sentite le associazioni interessate, con atto deliberativo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità. La delibera è trasmessa alla Giunta regionale e ai Comuni interessati dal Sito che possono proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione acquistano efficacia. Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione e all'occorrenza i piani di gestione, sono assunti dai singoli Enti acquisito il parere dell'altro Ente, limitatamente al territorio di propria competenza. Nel caso in cui il Sito sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco nazionale o interregionale le misure di conservazione, e all'occorrenza i piani di gestione, sono assunti dal relativo Ente.".
3.
Il comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"1. La valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale è effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità. In caso di piani che interessino il territorio di più Enti di gestione la valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio interessato, acquisito il parere dell'altro Ente di gestione. Qualora il piano interessi un'Area naturale protetta statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito il relativo Ente gestore.".
4.
Il comma 3 dell' articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"3. Per i piani di competenza regionale e provinciale la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità o il Parco interregionale o nazionale interessato.".
5.
Il comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"1. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3, la valutazione di incidenza prevista su progetti e interventi è effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione. In caso di progetti e interventi che interessino il territorio di più Enti la valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio interessata dall'intervento, acquisito il parere dell'altro Ente di gestione. Qualora il progetto o intervento sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dal relativo Ente di gestione.".
6.
Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"2. Per i progetti e gli interventi la cui approvazione è di competenza della Regione la valutazione di incidenza è effettuata della Regione, sentito l'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o l'Ente gestore del Parco interregionale o nazionale interessato dal progetto o intervento.".
7.
Il comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"3. La valutazione di incidenza di progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e interregionale è effettuata dalla Regione, sentito il parere dell'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o del Parco nazionale o interregionale interessato.".

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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