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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 99 del 30 giugno 2011

Art. 12
Sistema informativo
1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), settori specifici e interconnessi dedicati all'istruzione e formazione professionale, all'istruzione, compresa l'istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa la formazione superiore, al lavoro.
2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
b) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa attraverso la pubblicizzazione della medesima;
c) raggiungimento del successo scolastico e formativo e contenimento della dispersione scolastica;
d) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
e) gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative all'offerta formativa;
f) raccolta e conservazione delle certificazioni e degli accreditamenti;
g) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.
3. Ai fini di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2003, di realizzare le azioni di cui al comma 2, nonché di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro e il monitoraggio del percorso scolastico e formativo individuale dalla scuola dell'infanzia all'inserimento lavorativo, la Giunta regionale effettua il trattamento di dati personali nel rispetto delle norme in materia, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali). Nell'ambito del settore istruzione, inoltre, i dati strumentali allo scopo sono trattati effettuando anche i necessari collegamenti con quelli raccolti dagli altri settori.
4. In particolare, i dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno, degli articoli 13, 18, 19 e 20 dello stesso decreto e conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004.
5. La Giunta regionale può comunicare alle amministrazioni provinciali, all'ufficio scolastico regionale, agli uffici scolastici provinciali e ai comuni, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i seguenti dati:
a) i dati personali relativi al percorso scolastico e in particolare: nome, cognome, sesso, data e comune o Stato di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento o ritiro, data iscrizione, scuola di provenienza, tempo di funzionamento, corso serale, indirizzo di studio, qualifica, scuola anno venturo, votazioni, esiti;
b) i dati personali relativi al percorso formativo per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di ore svolte, provincia di svolgimento, numero di riferimento, data d'inizio corso, data di fine corso, qualifica, canale di finanziamento, tipologia d'azione;
c) i dati personali relativi al percorso di apprendistato e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, data d'inizio, data di fine, numero modulo;
d) i dati personali anagrafici dei residenti in Emilia-Romagna in età scolastica e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza.
6. La Giunta regionale può comunicare agli organismi di formazione, accreditati ai sensi della presente legge per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica prevista dalla programmazione regionale, i seguenti dati trattati nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale:
a) i dati personali anagrafici degli studenti e in particolare: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono;
b) i dati relativi al percorso scolastico e in particolare: codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento, tempo di funzionamento, indirizzo di studio, qualifica, scuola di provenienza, esiti.
7. In relazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 resta ferma l'osservanza della disciplina in materia d'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno.
8. La Giunta regionale tratta, nell'ambito del settore istruzione, per esigenze di programmazione, analisi e monitoraggio dell'attività formativa, i dati personali relativi a persone disabili e a persone con disturbi di apprendimento. Questi dati sono trattati riducendo al minimo, ove possibile rispettando la soglia del tre, l'utilizzazione di dati personali idonei a identificare l'interessato.

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