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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 99 del 30 giugno 2011

Art. 5
Soggetti del sistema
1. Possono fare parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base a un apposito atto della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione dell'Assemblea legislativa e previo confronto con i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 per fare parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale. A tal fine, la Giunta provvede in conformità alla disciplina statale in materia e ai relativi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 Sito esterno.
3. La Giunta regionale approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione e annualmente ne verifica la conformità.
4. Le qualifiche e i diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale sono rilasciati esclusivamente dagli organismi di formazione professionale e dagli istituti professionali che fanno parte del sistema di cui al comma 1.

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