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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 7
Percorsi quadriennali a diploma
1. In applicazione della disciplina nazionale, all'interno del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale i percorsi triennali di cui all'articolo 6 possono essere completati con un quarto anno per l'acquisizione di un diploma che costituisce titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale.

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