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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16

NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

Art. 13

(modificato comma 1 da art. 50 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, ancora modificato comma 1 da art. 39 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

Procedimento di approvazione ed efficacia del piano della ricostruzione
1. Il piano della ricostruzione, elaborato attraverso un ampio processo di consultazione e di partecipazione attiva delle popolazioni interessate, che si svolge secondo le modalità definite dall'amministrazione comunale, è adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
2. Copia del piano adottato è depositata presso la sede del comune per trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e, ai soli fini informativi, sui siti istituzionali del Comune, della Provincia e della Regione.
3. Entro la scadenza del termine di deposito, chiunque può formulare osservazioni al comune.
4. Contemporaneamente al deposito il piano della ricostruzione viene trasmesso agli enti facenti parte del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR) di cui al comma 5.
5. La Giunta regionale istituisce con apposita delibera il CUR, il quale provvede, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano, completo delle osservazioni presentate, a rilasciare all'amministrazione comunale l'intesa unica, sostitutiva delle riserve, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla legislazione vigente per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi. Il Comitato costituisce un organo collegiale ed è composto dai rappresentanti della regione, della provincia e del comune territorialmente competente o della unione di comuni cui siano state conferite le funzioni di pianificazione. Ai lavori del Comitato partecipano gli enti e organismi regionali e locali, competenti al rilascio dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del piano, ed è altresì invitato a partecipare un rappresentante della Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nei casi in cui il piano della ricostruzione interessi beni culturali o paesaggistici. La partecipazione dei componenti al CUR non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Il CUR opera secondo le modalità che saranno stabilite al momento della istituzione e con la finalità di accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti. La provincia si esprime nell'ambito del CUR anche in veste di autorità competente in merito alla valutazione ambientale del piano, con i tempi e le modalità previste per il funzionamento del CUR.
6. Nei trenta giorni successivi all'espressione dell'intesa unica del CUR, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle eventuali prescrizioni del CUR e approva il piano. L'approvazione del piano di ricostruzione ha valore di apposizione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.
7. Copia integrale del Piano approvato è trasmessa alla provincia e alla regione ed è depositata presso il comune per la libera consultazione. La regione provvede alla pubblicazione nel BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione del Piano. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di approvazione ed è efficace fino alla completa attuazione degli interventi per la ricostruzione disciplinati dalla presente legge.
8. Eventuali varianti al piano della ricostruzione possono essere adottate, con le procedure previste dal presente articolo, fino alla completa attuazione degli interventi per la ricostruzione disciplinati dalla presente legge.
9. Nei comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi della legge regionale n. 47 del 1978, non trovano applicazione i limiti definiti dall'articolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000.
10. Ai sensi dell'articolo 10, comma 12 del decreto-legge n. 83 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 134 del 2012 Sito esterno, agli oneri derivanti dall'elaborazione del piano della ricostruzione i comuni interessati fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno.

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