Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16

NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

Art. 14
Disposizioni speciali in materia di procedure espropriative
1. Fermi restando i provvedimenti assunti in termini di somma urgenza dal Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 134 del 2012 Sito esterno, i comuni interessati dal sisma assumono la qualifica di autorità esproprianti, competenti all'emanazione degli atti dei procedimenti espropriativi necessari per la ricostruzione, ivi compresi gli atti di occupazione temporanea e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private in attuazione della presente legge. Per l'esercizio di dette funzioni i comuni possono organizzare uffici espropri intercomunali presso le unioni di comuni o in un'altra forma associativa prevista dalla legge ovvero avvalersi, previa apposita convenzione, degli uffici espropri della provincia o di altri enti locali. In ogni caso, le province interessate assicurano il supporto tecnico e la collaborazione operativa dei propri uffici espropri.
2. Nei casi di delocalizzazione previsti dal piano della ricostruzione, l'approvazione del piano comporta contemporaneamente la modifica della pianificazione urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e produce gli effetti del decreto di occupazione d'urgenza sia dell'edificio da delocalizzare sia dell'area individuata per la ricostruzione, ove la stessa debba essere acquisita coattivamente. La pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione, con l'esplicita indicazione che il piano è preordinato all'apposizione del vincolo espropriativo, prende luogo della comunicazione individuale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2002.
3. Per le occupazioni temporanee necessarie alla attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione nonché per le eventuali espropriazioni in attuazione della presente legge, gli uffici espropri provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso degli immobili. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Comune. L'occupazione temporanea non può avere durata superiore a tre anni e per essa non è dovuto alcun indennizzo. In caso di acquisizione dell'immobile, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, l'indennità è determinata dall'ufficio espropri entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 20 maggio 2012 e del valore dell'immobile prima del sisma.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 12 del decreto-legge n. 83 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 134 del 2012 Sito esterno agli oneri derivanti dal presente articolo i comuni interessati fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno.

Espandi Indice