Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 01/01/1970 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 22/06/2012
LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012
Art. 26
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000
1.
Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole
"Il Consiglio"
sono sostituite dalle parole"L'Assemblea legislativa".
2.
Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. L'Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di cui all'articolo 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.".