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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 132 del 26 luglio 2012

Art. 1
Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 e con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, la Giunta regionale, con proprio atto, definisce un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino, ricostruzione di immobili, strutture e infrastrutture pubbliche e private, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.
2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l'erogazione di contributi a soggetti aventi sede nelle aree colpite dall'evento per la realizzazione di strutture, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione, sia l'acquisizione di beni e servizi finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi 1 e 2 la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, Capitolo 86350, spese correnti, per l'importo di Euro 22.000.000,00 e del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, spese d'investimento, per l'importo di Euro 25.000.000,00.
4. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2012, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
5. I contributi provenienti da soggetti pubblici e privati e versati alla Regione per le finalità di cui al comma 1 sono introitati nello specifico capitolo di entrata e, mediante atti di variazione di bilancio della Giunta regionale, sono iscritti nel bilancio regionale nell'apposito capitolo di entrata e in correlati capitoli di spesa da istituire appositamente, con i medesimi atti, per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 destinate all'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa e relativi capitoli appositamente istituiti.
7. Per le finalità dei commi 1 e 2 ed al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse anche con riferimento alle leggi settoriali vigenti e a valere sugli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione vigente, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi capitoli.
8. Al fine di consentire l'utilizzo delle risorse del Programma operativo regionale (POR) FESR anche per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare, con proprio atto e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi capitoli, afferenti al Programma stesso ed alle sue modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base. Sono altresì autorizzate le necessarie variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi capitoli afferenti all'integrazione regionale al Programma operativo regionale FESR 2007/2013.
9. L'esazione dei canoni relativi alle concessioni del demanio idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di indennizzo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e all'articolo 20 del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) è sospesa sino alla data del 31 dicembre 2012 per le concessioni relative a beni che insistono nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'1 giugno 2012.

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