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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 132 del 26 luglio 2012

Art. 19
1.
Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) dopo le parole
"del 1996"
sono inserite le seguenti:
", nonché le organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria e carattere locale previa verifica della relativa idoneità tecnico-operativa".
2.
Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 tra le parole
"a dirigenti"
e la parola
"regionali"
sono inserite le parole
"e dipendenti".
3.
Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole
"Nel caso di cui al comma 3,"
sono soppresse.
4.
Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.".

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