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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 132 del 26 luglio 2012

Art. 24
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2011 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. I territori individuati dagli strumenti di pianificazione come bosco nonché quelli che presentano i caratteri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001 Sito esterno, sono sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno) e del decreto legislativo n. 227 del 2001 Sito esterno.
1 ter. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001 Sito esterno è rilasciata dai Comuni, o dalle Unioni di Comuni, nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 40 undecies della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).".

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