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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 132 del 26 luglio 2012

Art. 9
1.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituita dalle seguenti:
b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promo commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e art. 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2013: Euro 2.452.000,00;
b bis) Cap. 25664 "Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e art. 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2013: Euro 2.600.000,00.".

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