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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n.18

Art. 23
1.
L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale adottata a norma della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è sostituito dal seguente:
"Per le annualità 2012 e 2013, l'entità del contributo verrà definita dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 3 nei limiti dell'importo massimo previsto al comma 1 e delle risorse stanziate in sede di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001, sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.".

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