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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 febbraio 2013, n. 1

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BAZZANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, CRESPELLANO, MONTEVEGLIO E SAVIGNO NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 2
Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, la presente legge prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, lo Statuto del Comune di Valsamoggia può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

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